Se l'acquisto dei beni di consumo da parte dei privati viene regolato dalla disciplina del Codice del Consumo, lo stesso non si può dire che valga per i possessori di partita iva. Gli acquisti, diciamo così, professionali non rientrano infatti nella tutela prevista per i consumatori finali.
I consumatori che acquistano con partita Iva vengono garantiti dalle norme del Codice Civile, il quale prevede comunque il diritto alla garanzia della durata di 1 anno. Gli stessi, invece, se acquistano come persona fisica rientrano nella disciplina in vigore per i consumatori privati.
Intervento e rimedi del rivenditore
Cosa succede in caso di non conformità del prodotto? Il rivenditore è tenuto a rimediare mediante il ripristino della conformità. Nel limite della fattibilità e ragionevolezza, la scelta del rimedio spetta al consumatore che, in caso di non conformità del bene, può chiedere che questo venga riparato o sostituito. Va da sé che il consumatore non può chiedere la riparazione se il costo di quest'ultima supera quello della sostituzione del bene.
Una distinzione va fatta per quanto riguarda i beni che risultano non conformi a causa di una promessa non mantenuta o di una pubblicità ingannevole. In quest'ultimo caso, la riparazione non viene presa in considerazione e si procede alla sostituzione del bene non conforme con un altro bene che più si avvicina alle caratteristiche promesse in fase di vendita.
Ci sono casi, però, in cui le soluzioni appena accennate non sono fattibili. In questi casi il consumatore ha il diritto di:
- ottenere una adeguata riduzione del prezzo pagato;
- rescindere il contratto di compravendita, con la restituzione del bene e il rimborso del prezzo pagato;
Onere della prova
Una volta acquistato, il prodotto è soggetto alla garanzia di legge della durata di due anni.
Nei primi sei mesi di possesso, però, la legge presume che l'eventuale difetto sia stato presente fin dal giorno dell'acquisto e, a questo scopo, solleva il consumatore dal dover provare la non conformità. In questo caso sarà dunque il rivenditore, se interessato, a dover dimostrare il contrario.
Passati sei mesi dall'acquisto del bene, invece, in caso di non conformità l'onere della prova sarà a carico consumatore.
La questione, viste le difficoltà di applicazione, viene regolata dal buon senso di entrambi.
Tempi di riparazione
Il Codice del Consumo si esprime circa i tempi di riparazione di un bene non conforme indicando un tempo "congruo". Questa indicazione di massima lascia quindi spazio a più di un'interpretazione, soggetta all'entità del danno da riparare e dalla velocità nel reperire i pezzi di ricambio (posizione geografica, rete di trasporti, ecc.). Solitamente le grandi catene di vendita e distribuzione intendono, per tempi congrui, un lasso di tempo di 15 giorni, salvo eventi eccezionali.
Il consumatore non deve pagare niente
Il consumatore che ricorre alla garanzia di legge è sollevato da qualunque costo.
In pratica non gli possono essere chieste somme di denaro per quanto riguarda il trasporto, la riparazione, la manodopera o qualsiasi altro intervento attuato per rendere il bene nuovamente conforme.
Diritto di regresso
Il Codice del Consumo, benchè riconosca che il rivenditore non sia responsabile dei difetti di fabbricazione, lo ritiene comunque responsabile nei confronti del consumatore finale e gli riconosce il diritto di regresso.
Il diritto di regresso è la possibilità per il rivenditore di rifarsi sul produttore del bene per i costi sostenuti per l'eliminazione del difetto di fabbrica. Una serie di difficoltà, come quella di rientrare dei costi sostenuti, porta sovente il rivenditore a convincere il consumatore a ricorrere alla garanzia convenzionale del produttore.
Quale garanzia scegliere
In caso di bisogno, dobbiamo tenere presente che il ricorrere alla garanzia convenzionale, ovvero quella offerta dal produttore del bene, non fa decadere il nostro diritto alla garanzia di legge prevista dal Codice del Consumo.
Di volta in volta sarà il consumatore a scegliere a quale garanzia è meglio ricorrere, fatto salvo che alcune situazioni di non conformità, come quelle derivanti da false promesse, non possono essere imputate al produttore del bene.
Esclusioni dalla garanzia
Sebbene tutte le parti del bene rientrino nella copertura della garanzia di legge in alcuni casi, com'è il caso delle autofficine, si tende ad escludere alcune parti che vengono definite parti di consumo. Questi elementi, come batteria, guarnizioni, ecc. rientrano anch'esse nella copertura della garanzia di legge, la quale non prevede alcuna esclusione dalla tutela al consumatore, a meno che non venga dimostrato il cattivo utilizzo.
Sistemazione del guasto con prodotto ricondizionato
La necessità di abbreviare i tempi di attesa del consumatore porta sovente il produttore del bene ad attuare la politica della non riparazione, a fronte della sostituzione con un prodotto uguale ricondizionato, ovvero un prodotto che è già stato riparato precedentemente e reintrodotto sul mercato. In questo caso i casi sono due:
- se il danno/difetto dipende da una non conformità manifestatasi nel corso della garanzia di legge e dipendente da un difetto di produzione, nessun costo può essere imputato al consumatore, nemmeno a titolo di corrispettivo forfettario;
- se il danno/difetto dipende da una non conformità riconducibile all'utilizzo o al cattivo uso dell'utente, quest'ultimo dovrà sostenere il costo forfettario della riparazione.
Quando accettiamo che la riparazione venga fatta con un prodotto ricondizionato abbiamo ugualmente diritto alla garanzia di legge, sebbene quest'ultima abbia una durata inferiore.
I prodotti usati o ricondizionati, dietro accordo tra acquirente e venditore, possono essere coperti da una garanzia inferiore ai due anni, ma non inferiore ad un anno.
Alcuni rivenditori, una volta scaduta la garanzia convenzionale e nel tentativo di evitare difficoltà nel recupero dei costi sostenuti per la riparazione, tendono a spingere il cliente a rinunciare alla garanzia di legge. Il consumatore ha però il diritto a ricorrervi per cui, quando è possibile, meglio scegliere un prodotto che sia coperto da una garanzia convenzionale almeno pari a quella di legge.
Nessuna garanzia aggiuntiva
Il Codice del Consumo prevede già una copertura di garanzia che mette al riparo da qualsiasi problema possa insorgere dopo l'acquisto di un prodotto.
Quindi non è necessaria nessuna altra forma di garanzia aggiuntiva. Un esempio è un prodotto coperto da garanzia del produttore (convenzionale) di un anno: l'estensione di un anno della garanzia convenzionale non ha senso quando il bene è comunque coperto, durante il secondo anno, dalla garanzia di legge. In questi casi l'estensione della garanzia non può essere venduta come servizio accessorio.