Il 21 settembre ritorna lamediazione obbligatoria, così come ripristinata dal d.l. 69/2013,convertito in legge 98/2013. La mediazione risorge dallesue ceneri come l'araba fenice dopo il fuoco di sbarramento delle associazionidegli avvocati. Una specie di metempsicosi che la vedereincarnasi in qualcos'altro da sé per contemperare le esigenze degli Organismidi mediazione e degli avvocati.
In particolare gli avvocati sono riusciti adottenere la presenza in sostanza obbligatoria nel tentativo di mediazione,tenuto conto che se la parte non è assistita da un legale non può chiedere l'omologazionedell'accordo.
Sono, inoltre, considerati mediatori, se iscritti all'albo degliavvocati.
La mediazione obbligatoria, inmateria civile e commerciale, erastata introdotta in Italia dal decreto legislativo 28/2010quale strumento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti sudiritti disponibili ad opera delle parti, anche in attuazione della direttiva UEn. 52/2008.
La CorteCostituzionale, con sentenza 272/2012, l'avevadichiarata incostituzionale per eccesso di delega.
Ora è riportata in vita con le seguenti novità:
- è stata prevista una competenzaterritoriale per la presentazione della domanda;
- introduzione di un incontro preliminare diprogrammazione nel quale il Mediatore raccoglie il consenso delle parti diprogrammazione, prima di procedere nel tentativo di mediazione;
- l'incontro preliminare di programmazioneè condizione di procedibilità e deve svolgersi entro 30 giorni dal depositodell'istanza a costi molto contenuti;
- gratuità del primo incontro in caso dimancato accordo;
- le controversie di Rc auto sono esclusedalle materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria, mentre sono stateaggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante daresponsabilità sanitaria (prima era solo medica);
- il giudice può ordinare, e non soloinvitare, alle parti di procedere alla mediazione;
- la durata massima dell'intera proceduraè stata ridotta a 3 mesi;
- gli avvocati sono mediatori di dirittoed hanno l'obbligo di aggiornamento professionale;
- gli avvocati assistono le parti durantel'intera procedura di mediazione;
- novità in tema di efficacia esecutivadell'accordo di mediazione.
Lamediazione si pone come condizione diprocedibilità per l'avvio del processo, per alcune materie.
Si tratta, inparticolare, dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsinel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero deicasi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per lanatura della lite, la mediazione conviene anzi, a volte, è necessaria.
La mediazione torna obbligatoria per 4 anni (fino al 2017) in materia di:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante daresponsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa ocon altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari efinanziari
Perle materie elencate, la parte che intende agire in giudizio ha l'onere ditentare la mediazione, con l'assistenza di un avvocato.
Daparte loro, gli avvocati devono, per iscritto, informare il proprio assistito, sia della possibilità di procederealla mediazione e delle relative agevolazioni fiscali che dei casi in cui ilprocedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domandagiudiziale.