L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.10/E del 4 aprile 2016 ha chiarito attraverso un vademecum le caratteristiche peculiari del regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. Come menziona la circolare è possibile accedere al regime forfettario se nel periodo d'imposta precedente i lavoratori dipendenti e pensionati con reddito non superiore a 30 mila euro hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente (anche assimilati) o di pensione sotto i 30.000 euro. Tale limite non opera però se il rapporto di lavoro dipendente si è interrotto nel corso del 2015.

Non è più richiesto inoltre il raffronto tra il reddito di lavoro dipendente o di pensione percepiti e quello d'impresa o di lavoro autonomo. Ricordiamo inoltre che tale regime non prevede limiti di età per accedere, né limiti temporali, previo però possesso dei requisiti previsti dalla legge. Tali requisiti dovranno essere confermati in sede di dichiarazione dei redditi insieme all’assenza di cause ostative.

Aliquote e periodo transitorio

Il nuovo regime forfettario prevede un’aliquota del 5%, in luogo del 15%, per l'anno di inizio attività e per i successivi quattro anni. E' opportuno precisare che tale modifica ha effetto a partire però dal periodo d'imposta 2016. A scadenza dei 5 anni la tassazione sale al 15%.

I soggetti già in attività purché rispettino sempre alcuni requisiti e condizioni, nel 2016 possono accedono al regime forfetario (regime naturale) senza obbligo di effettuare alcuna comunicazione, preventiva o successiva. Tutti coloro che invece vogliono avviare una attività o un impresa devono darne comunicazione nella relativa dichiarazione.

Chi applica invece il precedente regime fiscale dei minimi può continuare ad applicarlo per il periodo che residua fino alla scadenza dei 5 anni o del compimento dei 35° anni di età. Oppure può decidere da quest’anno di aderire al regime forfettario. In tali casi se ha iniziato l’attività nl 2015, per i successivi 4 anni, quindi al 2016 al 2019 incluso, seguendo le nuove regole sarà sottoposto ad una tassazione del 5%.

I contribuenti in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario possono fuoriuscirne, optando quindi per il regime ordinario. Devono però compilare il quadro VO della dichiarazione annuale Iva. Allo stesso modo anche il contribuente che ha optato per il regime ordinario può revocare tale scelta e accedere al regime forfetario, previa sussistenza dei necessari presupposti, con applicazione dell’imposta sostitutiva sempre del 5%. Qualora venga notificato un avviso di accertamento che conferma l’assenza dei requisiti previsti dal regime forfetario, l’uscita da tale regime avviene sempre dal periodo d’imposta successivo all’accertamento

Caratteristiche del regime forfettario

Il regime forfetario è incompatibile con il regime opzionale di tassazione agevolata (cosiddetto “Patent Box”) per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di marchi di brevetti industriali.

Il principale vantaggio per chi aderisce a tale regime è che non viene sottoposto agli studi di settore ed è esonerato dall’applicare la ritenute d’acconto e dal subirle. I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura, ed inoltre non sono soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA. Sono esclusi anche dalle comunicazioni dei dati black list e dello spesometro.Tali contribuenti devono però adempiere a degli obblighi informativi con riferimento all’attività svolta (di numerare e conservare le fatture di acquisto, certificare i corrispettivi). Essi devono dichiarare al 50 % i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’attività. È prevista anche la possibilità di usufruire, in compensazione, del credito di imposta per gli investimenti nel Centro sud. Per restare aggiornati su tali argomenti potete premere il bottone Segui.