Alla regola generale secondo cui tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni di un certo rilievo sono soggetti al rilascio del permesso di costruire, si affianca un’eccezione. L’articolo 3, del Dpr 380/2001, T.U. dell’edilizia prevede infatti che le opere precarie non necessitano di titolo abilitativo, essendo assimilati agli interventi di arredo. Detto questo, ricordiamo come il Consiglio di Stato abbia fatto chiarezza sulle ipotesi in cui la costruzione di una pergotenda è subordinata alla concessione del titolo abilitativo.

La sentenza n. 1619 dello scorso 27 aprile ha infatti enunciato un principio di diritto molto importante: ovvero che se l’utilizzo dell’opera non è continuativo e quindi si può dedurre una precarietà, di conseguenze per la sua realizzabilità non occorre il titolo abilitativo. La ratio sottesa alla presente sentenza tende a precisare inoltre che se la struttura non realizza di fatto una ‘trasformazione edilizia e urbanistica del territorio', essa non sarà assoggettata al rilascio del permesso di costruire.

Per il gazebo quando è necessario il permesso di costruire?

Il TAR Lazio invece con la recente sentenza n. 9881/16 si è pronunciato sui presupposti per il rilascio titolo abilitativo nel caso del gazebo.

In breve i giudici amministrativi hanno richiamato, anche in tale ipotesi, gli stessi principi del Consiglio di Stato, affrontando la vicenda di un proprietario di un bar che aveva costruito appunto un gazebo.

La sentenza però questa volta non si è schierata dalla parte del privato, condannandolo invece a demolire il gazebo ricavato dalla trasformazione di una precedente tenda.

Tale struttura era stata tirata su senza permesso, mediante apposizione di teli retrattili di plastica, sostenuti all’interno da telai in alluminio. Secondo i giudici di Palazzo Spada, quando l’opera (che può essere anche un manufatto leggero) soddisfa esigenze non temporanee è necessario il rilascio della licenza edilizia.

Da tale importante precisazione si ricava infatti una distinzione fra

  • le opere di nuova costruzione che comportano una trasformazione urbanistica e altresì servono a soddisfare esigenze durevoli o permanenti
  • e quelle che invece sono destinate saltuariamente a proteggere da vari agenti atmosferici.

Solo per le prime infatti ci vuole il permesso di costruire, non rientrando nel campo di operatività dell’articolo 6 del TU edilizia che disciplina l’attività edilizia libera. Nel caso di specie, il gazebo, in quanto 'opera stabile', ha quindi fatto scattare il reato di abuso edilizio, soggetto a prescrizione quinquennale, al contrario dell’ordine di demolizione, che non si prescrive.

Cosa ne pensa la magistratura in generale?

L’orientamento maggioritario della giurisprudenza, sul tema, sottolinea come per escludere il previo rilascio del permesso di costruire occorre sempre esaminare la finalità del gazebo o della pergotenda e quindi la funzione legata al carattere di utilizzo della struttura edilizia. Questo compito spetta al magistrato che dovrà quindi capire dalla natura e dalla collocazione dell’opera se si tratta di un elemento necessario o di mero elemento accessorio di arredo. In conclusione ad esempio per la pergotanda o il gazebo che svolgono la funzione di proteggere dal sole non sarà necessaria l’autorizzazione Comunale. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome.