La Guardia di Finanza può entrare in casa o in altri luoghi in cui si trova il contribuente ma solo in presenza di gravi indizi di illecito fiscale. La legge infatti stabilisce che l’Agenzia delle Entrate può disporre l’accesso di impiegati delle fiamme gialle anche nei locali destinati all’esercizio di attività agricole, commerciali, artistiche o professionali per procedere a ricerche, ispezioni documentali, verificazioni ed ogni altra rilevazione utile per la repressione dell’evasione, l’accertamento dell’imposta ed altre violazioni.

L’accertamento fiscale presuppone però sempre un’autorizzazione.

Le fiamme gialle devono quindi essere sempre munite del cosiddetto mandato (autorizzazione) che deve indicare lo scopo dell’accesso e deve essere rilasciata dal capo dell’ufficio. Nei casi invece in cui l’accesso avviene nell’abitazione del contribuente occorre invece l’autorizzazione non solo del capo-ufficio ma anche del procuratore della Repubblica (PM). E’ quanto statuito da un recente sentenza, la n. 1417/16 della Commissione Tributaria Emilia Romagna che ha previsto appunto che laddove dovesse mancare l’autorizzazione, in assenza o in difetto di una motivazione (sui gravi indizi dell’illecito fiscale) previsti dalla legge, l’accertamento è da ritenersi illegittimo.

L’accesso nei locali destinati all’esercizio di professioni presuppone sempre il titolare dello studio o di un suo delegato.

Tale autorevole principio è stato d’altronde confermato anche da altre pronunce della Cassazione che partono dal presupposto dell’inviolabilità del domicilio. Tale principio però cede solo nell’ipotesi in cui ci siano, gravi indizi di violazione di norme tributarie, che devono essere dettagliatamente specificati nella motivazione dell’autorizzazione firmata dal giudice.

Non basta quindi una segnalazione anonima che comporterebbe l'inutilizzabilità dei riscontri probatori e la nullità dell’atto accertativo.

Ecco tutte le modalità in cui è possibile svolgere le opportune verifiche

La Guardia di Finanza allorquando compie controlli, ispezioni e verifiche deve rispettare precise regole procedurali, cosi come prescrive la legge.

Devono in primis sussistere esigenze «effettive di indagine e controllo sul luogo» che devono svolgersi, salvo casi urgenti e eccezionali durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da comportare la minore turbativa possibile. La verifica non potrà durare oltre 30 giorni lavorativi che per particolare complessità investigative possono essere prorogati per altri 30 giorni. Tale proroga deve essere sottoscritta dal comandante del reparto e poi notificata al contribuente. E' buona regola quindi accertare che sussiste sempre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica anche per le perquisizioni personali. Durante le ispezioni, gli ispettori devono inoltre obbligatoriamente informare il contribuente:

  • del diritto di assistenza che ha il contribuente
  • delle ragioni e dell’oggetto della verifica in corso, della facoltà di far verbalizzare le proprie osservazioni nel processo verbale di contestazione
  • infine, della possibilità di poter adire il Garante del contribuente.

Eventuali omissioni o vizi circa queste doverose informazioni possono riflettersi sia sull’avviso di accertamento, sia sulla validità del processo verbale di contestazione redatto al termine delle operazioni.