Ancora cambiamenti in arrivo per quanto riguarda l’isee: a partire dal 2018, l’Indicatore della situazione economica equivalente, necessario per l’accesso a numerosi sussidi e servizi a tariffe agevolate, sarà precompilato. La novità è inclusa nel decreto legislativo con il quale in Consiglio dei Ministri ha approvato il Reddito di Inclusione. Il decreto, infatti, prevede, come requisito per l’accesso al nuovo sussidio contro la povertà, la presentazione del certificato isee precompilato, che sarà messo a disposizione dall’Inps sull’esempio di quanto già avviene con il modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Isee precompilato: come funzionerà

Secondo quanto previsto dal decreto, presto inizierà una fase sperimentale, della durata di almeno sei mesi, durante la quale sarà possibile scaricare la DSU precompilata predisposta dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate.

La DSU, necessaria al rilascio dell’ISEE, potrà essere scaricata direttamente dal sito dell’Inps, attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate oppure delegando un Caf o un professionista abilitato. Le modalità di accesso alla DSU precompilata saranno definite da una circolare congiunta redatta dai direttori di Inps e Agenzia delle Entrate.

Terminata la fase sperimentale, entro il 1° settembre 2018, quella della DSU precompilata diverrà l’unica modalità per la richiesta del certificato ISEE.

Fino ad allora, potrà essere utilizzato l’ISEE rilasciato secondo la procedura in vigore.

DSU precompilata: i dati che potranno essere modificati

I dati contenuti nella DSU precompilata saranno definiti da un successivo decreto che sarà emanato dai Ministeri delle Finanze e del Lavoro. Si tratterà di dati messi a disposizione dell’Istituto dal Catasto, dall’Anagrafe tributaria oltre che, ovviamente di quelli già contenuti negli archivi Inps.

Una volta scaricata, la DSU precompilata potrà essere accettata nella sua interezza oppure modificata nelle parti che si ritengono inesatte. Non potranno, comunque, essere modificati i dati che riportano quanto erogato dallo stesso Istituto della Previdenza Sociale o già dichiarato ai fini fiscali, a meno che la dichiarazione dei redditi non sia ancora stata presentata.

In questo caso, i dati riportati potranno essere modificati ma dovranno essere sottoposti ad una verifica incrociata nel momento in cui sarà presentata la dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui la verifica evidenzi delle inesattezze, potranno essere applicate le sanzioni previste per le dichiarazioni false.