La Corte di Cassazione con la sentenza n°48107/2017 ha precisato i contorni del reato di falso in frode della pubblica fede, confermando la condanna di un automobilista che aveva falsificato il tagliando di pagamento di un parcheggio delimitato da strisce blu. Vediamo di capire i presupposti di fatto e di diritto che hanno portato alla pronuncia del Giudice di legittimità.

I fatti alla base della decisione della Corte

Secondo quanto risulta dagli atti un vigile urbano aveva richiesto l'intervento della polizia giudiziaria per verificare la bontà di un tagliando di pagamento del tipo " gratta e sosta" lasciato in bella vista sul cruscotto di un'automobile in sosta.

Le verifiche effettuate dalla polizia giudiziaria hanno portato ad appurare che il tagliando era palesemente falso. Di conseguenza, il proprietario è stato incriminato e, in seguito, condannato per il reato di falsità materiale commessa da privato secondo il combinato disposto degli articoli 482 e 477 del Codice Penale. Detta condanna è stata, ovviamente, confermata sia in primo grado che in sede di Appello.

Per tali motivi, il condannato ricorreva in Cassazione contro la sentenza stessa. Secondo il ricorrente, tra le altre motivazioni addotte a sua discolpa, aveva affermato che il tagliando era stato già fornito contraffatto dalla Società di gestione Atm e, di conseguenza, la sua condotta era irrilevante penalmente.

Per di più, non poteva affermarsi che i tagliandi contraffatti avessero valore dal punto di vista di una sanzione amministrativa essendo emessi, appunto, non dal Comune ma da una società di gestione privata. Inoltre, si afferma che il vigile poteva chiaramente vedere che si trattava di un'alterazione "grossolana" senza, necessariamente, far intervenire la polizia giudiziaria aggravando così la posizione del ricorrente.

Le motivazioni della decisione della Corte

Il Giudice di legittimità ha rigettato il ricorso dell'automobilista e confermato la condanna per i seguenti motivi. Innanzitutto, il Supremo Collegio ha rigettato la tesi della alterazione grossolana proprio in base al fatto, pacifico e ammesso da entrambe le parti in causa, che il vigile ha richiesto l'intervento della polizia giudiziaria per accertare il falso.

Inoltre, non può, a parere degli Ermellini, nemmeno essere accolta la tesi della natura privatistica del rapporto giuridico derivante dal fatto che il tagliando di parcheggio non è stato emesso dal Comune ma da una società privata che gestisce i parcheggi per conto dell'autorità municipale stessa. Ciò che è rilevante, secondo i giudici, sono proprio le funzioni di carattere amministrativo svolte dalla società privata per conto del Comune. Funzioni amministrative svolte, è vero, da una società privata, nel caso specifico una SpA, ma in forza di una concessione pubblica. Di conseguenza, si è commesso un reato punibile con il carcere fino ad un anno.