Capita di frequente che un genitore anziano abbia problemi di salute che incidono sulla sua capacità di deambulazione e, per rendere più semplice la propria esistenza ed assistenza, decida di cointestare il proprio conto corrente ad uno dei figli, forse quello che lo assiste regolarmente, in modo tale da consentirgli di effettuare le necessarie movimentazioni in sua vece.

Ma, può anche decidere che le somme depositate sul quel conto vengano ereditate dal figlio cointestatario, mentre agli altri verranno effettuati ulteriori lasciti. Su entrambi questi aspetti è, ora, intervenuta una recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, precisamente la n°18725/2017 di qualche giorno fa che ridisegna il perimetro normativo all'interno del quale era, finora, disciplinato il conto corrente cointestato con importanti conseguenze di ordine economico e pratico per tutti i cittadini.

Vediamo, quindi, di capire quali novità sono state introdotte dal Supremo Collegio e come cambia ora la disciplina del conto corrente cointestato.

Lo sblocco del conto corrente in caso di eredità

Il Giudice di legittimità si è, innanzitutto, premunito di richiamare una sua precedente sentenza, precisamente la n°2224/17, in cui delineava la corretta procedura da seguire per sbloccare le disponibilità presenti sul conto cointestato rientrante nell'asse ereditario.

In primo luogo, va inviata una raccomandata a/r alla banca dove esiste il conto per informarla che il titolare è deceduto e che, sopratutto, l'eredità è stata accettata. Occorre,poi, fornire i dati degli eredi e copia del certificato di morte del titolare del conto, come pure la copia della dichiarazione di successione presentata all'agenzia delle entrate.

Infine, occorre che la banca rilasci agli eredi, nel loro interesse, il riepilogo totale delle posizioni intestate al deceduto.

Il conto cointestato può nascondere una donazione

Venendo, ora, alla sentenza della Cassazione, il Supremo Collegio ha chiarito che se la volontà del defunto era quella di far ereditare al cointestatario la piena disponibilità del conto corrente ci si trova davanti ad una donazione indiretta.

Ciò che rileva a questo scopo è, come dicevamo, la volontà del soggetto che può essere provata anche tramite presunzioni o indizi che devono essere particolarmente forti, precisi e concordanti.

Diversamente, si hanno due sole alternative. Il cointestatario rimane titolare solo del 50% delle disponibilità presenti sul conto. Se, infatti, non viene provata la volontà di donare si rientra nel caso della comproprietà del conto.

In secondo luogo, se il titolare iniziale lascia una dichiarazione che dimostri che la contitolarità era stata conferita solo per facilitare le operazioni in sua vece, in questo caso la donazione è fittizia e, quindi, inesistente.

Come si divide il conto cointestato tra gli eredi

In caso di eredità abbiamo visto che ciò che è importante è la volontà del titolare del conto. In mancanza di questa, la disponibilità presente sul conto viene divisa tra il cointestatario e il resto degli eredi. Al primo va il 50% dell'intero importo presente sul conto, mentre il resto viene diviso fra gli altri eredi in proporzione alle rispettive quote. Se si riesce a dimostrare che la donazione era solo fittizia allora tutto l'importo del conto va diviso fra gli eredi.

Infine, se si riesce a dimostrare che il titolare del conto voleva effettivamente donare al cointestatario l'intero importo entrerà nella disponibilità di quest'ultimo, secondo quanto affermato dal Giudice di legittimità.