Spuntano spesso come funghi nelle nostre città: parliamo delle Zone a traffico limitato. Proprio perché il Codice della strada non è per nulla chiaro in materia, a fare chiarezza ci hanno pensato alcune sentenze dei giudici di legittimità e di merito che hanno precisato quando le multe per ingresso non autorizzato nelle ZTL sono viziate. Vediamo quindi alcune ipotesi che consentono di impugnare la multa, fare ricorso e vincerlo anche.

  • Innanzitutto occorre precisare che ci sono numerose sentenze di giudici di Pace ( di Milano e Roma - GdP Lanciano, sent. n. 144/17) che hanno annullato tutti i verbali impugnati per attraversamento della segnaletica Ztl quando viene accertato che la segnaletica non è visibile. Se la presenza del «varco attivo» non è subito distinguibile per essere il cartello non visibile, la multa è infatti nulla.
  • Anche il caso in cui la segnaletica sia a ridosso della stessa zona interdetta al traffico rende la multa illegittima, perchè non sono rispettate le esigenze di tutela degli utenti della strada. Come da CODICE DELLA STRADA la distanza minima che deve esserci tra il segnale stradale e l’ingresso nella ZTL limitato è di 80 metri, tenendo anche conto della velocità dei veicoli sulla strada. Tale distanza consente all’automobilista di percepire i segnali stradali e le loro prescrizioni giorno e di notte, specialmente se non conosce bene la zona.

Z. T. L : occorre l’ordinanza del sindaco e l’autorizzazione del prefetto

  • Un altro motivo di nullità è quello relativo che riguarda il caso in cui non venga indicata l’ordinanza (e i suoi estremi) che ha istituito la ZTL e che ha, dunque, limitato l’accesso all’area. In tali ipotesi l’automobilista non viene messo in grado di conoscere quale Autorità amministrativa ha assunto la relativa determinazione.
  • Allo stesso modo l’articolo 7 del codice della strada prescrive anche che la contravvenzione dovrebbe indicare se i rilievi riscontrati con le telecamere siano stati autorizzati dal Prefetto o meno.
  • È nulla anche l’ordinanza del sindaco del Comune che regolamenta sosta, accessi e sanzioni per la ZTL della città, perchè tale potere spetta al dirigente dell’ente locale responsabile del servizio traffico e mobilità, salvo alcune eccezioni( urgenza di emettere l’ordinanza)

La multa illegittima: le foto non indicano il tempo, il luogo e il veicolo

  • Copiosa giurisprudenza, tra cui la recentissima sentenza del giudice di Pace di Milano, la numero 11633/2017 ha precisato che la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in una ZTL non deve essere immediata. La stessa deve però essere documentata con immagini recuperate dagli appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso.( documentazione fotografica). Le predette immagini o foto devono riportare tre elementi nello specifico: gli impianti utilizzati per l'accertamento devono rilevare i dati riguardanti " l'identificazione dei veicoli, il luogo, il tempo, “Tale principio viene ribadito anche sulla scorta di quando stabilito dall'articolo 3 del d.p.r. n. 250/1999 primo comma.
  • Un altro motivo d’invalidità potrebbe poi riguardare l’omologazione dei dispositivi Ztl. Precisiamo che a Milano ad esempio in alcune zone ( Area C” e Cerchia dei Bastioni), infatti, le violazioni sono state “accertate” mediante l’utilizzo di un’apparecchiatura non omologata. Nello specifico tali impianti sono stati omologati nel 2006 sulla base di un decreto ( del Direttore Generale Motorizzazione n. 25506 del 09/08/2006) emesso nei confronti di una società che ora non esiste più. Tali verbali quindi possono tranquillamente ritenersi nulli.
  • In tema di pluralità di multe per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, occorre infine ricordare che non ogni rilevazione, ma ogni accesso alla ZTL costituisce un illecito distinto. Logica conseguenza è che nel caso di rilevazioni simultanee, non è possibile elevare più contravvenzioni. Qualora quindi vengano notificate una pluralità di multe( le cosiddette multe seriali) esse vanno annullate, tutte ad esclusione della prima.