La giurisprudenza di legittimità e di merito ha affrontato nuovamente la questione inerente la prescrizione corretta da applicare ai crediti tributari, ossia se può applicarsi quella decennale o quella quinquennale. Su tale tema da una parte ricordiamo che c'è Equitalia che sostiene, che la prescrizione delle cartelle esattoriali è sempre di 10 anni, con ciò facendosi portatrice di un interesse personale piuttosto che di un rispetto del principio della legalità. Dall'altra parte c'è la recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (la n. 758/17) che con un importante principio di diritto ha confermato la legittimità del provvedimento di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell'eccedenza versato se la sentenza del giudice tributario non è definitiva.
Sulla scorta di tale orientamento c’è invece la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che con la sentenza n° 2224/17, ha osservato che i crediti tributari, ''cristallizzati'' per mezzo delle cartelle esattoriali, si prescrivono in 5 anni, qualora non sia intervenuta una sentenza tributaria, funzionale ad accertare il credito da riconoscere a favore dell'Amministrazione finanziaria.
Ecco le motivazioni della sentenza: un nuovo concetto
Gli Ermellini con la sentenza in esame hanno statuito richiamando vari precedenti giurisprudenziali (cassazione ordinanza n° 20213/15) che ''l'applicabilità del termine di prescrizione decennale -ordinaria è solo riferibile ad avvisi di accertamento/liquidazione o di condanna divenute definitive ma “non a cartelle esattive''.
I provvedimenti esattoriali dell'Ente della Riscossione, non possono considerarsi retti dalla definitività e dall'irretrattabilità”.
L’ex Equitalia-oggi Agenzia entrate riscossione non potrà in tali ipotesi beneficiare del termine di prescrizione lungo, dunque in dette ipotesi deve applicarsi la prescrizione ''breve'' di 5 anni.
Tale principio di diritto si applica a tutti gli avvisi di accertamento o liquidazione nessuno esclusi. A detta dei giudici di legittimità solo l’accertamento giudiziale può determinare l’allungamento del periodo prescrizionale del credito. Se il contribuente impugna il provvedimento amministrativo, si instaura una contraddittoria processuale tra le parti al termine del quale viene emessa una sentenza che sostituisce di conseguenza l'originario titolo esecutivo.
Esclusivamente in tale ipotesi la durata prescrizionale raddoppia. I giudici a supporto di tali tesi infine concludono che proprio perché la legge impone la prescrizione di 5 anni per le sanzioni e gli interessi è irragionevole applicare una prescrizione di 10 anni al capitale. Da ricordare infine che è un concetto assodato quello della prescrizione: ogni tassa ha la sua data di scadenza.