In tema di Legge 104/92 la La Corte di cassazione si è pronunciata con due sentenze importati sulla fruizione dei relativi permessi. Esaminiamo nello specifico di cosa di tratta e cosa potrebbe cambiare in futuro. Iniziamo quindi con i commentare la prima decisione che si concentra sulla compatibilità fra ferie e giorni di permesso, per poi passare alla recente sentenza n.590 relativa al congedo parentale.

La Cassazione si pronuncia con l’ordinanza n. 2466/2018 e la sentenza 590/2018: i dettagli

I supremi giudici di della Corte di Cassazione hanno respinto con l’ordinanza n.2466/18 il ricorso dell'azienda contro il dipendente, con la seguente motivazione: non possono essere decurtati dalle ferie i giorni di permesso chiesti dal dipendente per prestare assistenza al familiare portatore di handicap.

Le presenti ragioni sottese alla decisione risiedono nel fatto che la limitazione della computabilità dei permessi di cui all'art. 33, comma 3,Legge 104, opera solamente quando tali permessi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario o con il congedo per malattia del figlio.

La Corte di cassazione con il pronunciamento numero 22925/2017 si concentra invece sui congedi parentali che incidono significativamente sulla sospensione della prestazione lavorativa. In particolare viene previsto che è giusto il licenziamento di un padre colpevole di utilizzare il congedo parentale non per stare con il figlio, ma per dedicarsi ad altre attività. Nel dettaglio gli Ermellini hanno precisato che la legge accorda al lavoratore-genitore il diritto ad astenersi dalla sede di lavoro fino ai primi 8 anni di vita del bambino.

In questo caso si ha una decurtazione dello stipendio pari al 30% dello stesso, ma fino al 3^ anno del figlio. Nel caso di specie l’uomo, dopo il suo licenziamento si era rivolto ai giudici, attraverso il ricorso, sostenendo che poiché il congedo non poteva ritenersi equiparabile ai permessi dalla legge 104 il licenziamento doveva considerarsi illegittimo.

I giudici della Cassazione, nel rigettare le sue difese hanno ribadito che il congedo ‘non attiene a esigenze fisiologiche del minore ma, specificamente, intende appagare i suoi bisogni affettivi e relazionali’. Il principio di diritto enunciato è quindi il seguente: il congedo, prima di essere un diritto del lavoratore, è un diritto primario di chi dal medesimo deve ricevere assistenza (ne caso del familiare disabile) o cura (nel caso del figlio).

Ne consegue che quello che è determinate è ciò che il genitore non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore piuttosto che ciò che effettivamente fa nel tempo che dedica al minore. Irrilevante è anche il fatto che tale condotta venga posta nel settore privato quanto nel pubblico impiego. Restano salvi i medesimi principi che possono valere anche per i permessi della legge 104.

Ecco le altre agevolazioni Legge 104 previste nel 2018

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto varie novità: in primis il fondo caregiver familiare e la figura dal caregiver familiare ovvero il: coniuge; parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso; convivente di fatto; familiare o affine entro il II^ grado; familiare entro il III^.

E’ stato poi previsto un Bonus disabili 2018 di euro 1.900 ( non ancora in vigore), che dovrà essere erogato sotto forma di:

  • Detrazione fiscale di 1900 euro per chi assiste un familiare disabile di 80 anni, entro il III^grado di parentela
  • Contributo economico di 1.900 euro come rimborso spese per chi assiste un familiare over 80;

Tra le altre agevolazioni collegate al riconoscimento dell’handicap, ricordiamo:

  • i permessi retribuiti Legge 104, che consistono in 2 ore di permesso giornaliero retribuito o in 3 giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa.
  • il congedo straordinario di 2 anni e il suo prolungamento per 3 anni, che non spetta al soggetto disabile, ma al familiare convivente (sino al 3° grado) che lo assiste;
  • il dipendente beneficiario di Legge 104 o che assiste un parente disabile, ha il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Non può essere trasferito, senza il suo consenso, in altra sede.