Gli strumenti di misurazione della velocità sono soggetti a variazione delle caratteristiche dovute, in particolare, all'usura dei suoi componenti e ad altri fattori. Dunque, per questi dispositivi, che conosciamo meglio come autovelox, scatta l'obbligo dell'adempimento di taratura, che consiste in una serie di verifiche periodiche atte ad accertare il corretto funzionamento dello stesso.

La Corte di Cassazione, con la recente decisione n. 5227 del 06.03.2018, si è occupata proprio di un caso in cui l'autovelox era stato sottoposto a taratura, ma del controllo non era stata data alcuna comunicazione nel verbale.

Dopo l'importante sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale che ha fatto da apripista nel dichiarare illegittime tutte le multe con autovelox non sottoposti a "taratura", è emerso anche un nuovo principio di diritto.

Il caso di specie e l'accoglimento del ricorso

Nel caso sottoposto all'esame dei giudici della Cassazione ci si è soffermati proprio su un verbale di contestazione della violazione dell'art. 142, comma VIII, Codice della Strada, relativa al superamento del limite di velocità consentito, emesso dopo il rilevamento degli agenti della polizia con autovelox. In seguito al rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione da parte del Tribunale che aveva sostenuto la non necessità di procedure di taratura previste dalla L.

n.273/1991 per tali apparecchiature elettroniche, gli "Ermellini", invece, la pensano diversamente.

Accogliendo i motivi di ricorso dell'automobilista multato, hanno dichiarato quantomai necessaria la taratura periodica dell'autovelox. Il controllo, inoltre, deve obbligatoriamente essere indicato come avvenuto nel verbale di contestazione.

In mancanza di tali elementi, la multa deve ritenersi nulla.

La taratura dev'essere indicata nel verbale a pena di nullità

Ne consegue che, chi ha ricevuto una multa per eccesso di velocità, deve solo controllare se nel relativo verbale sia o meno indicato l'avvenuto adempimento di taratura dell'autovelox. Solo in questo caso l'accertamento della violazione può ritenersi affidabile, con conseguente onere dell'opponente di provare il cattivo funzionamento del dispositivo o la cattiva installazione. Stesso discorso vale per le Ztl (zone a traffico limitato), posto che le sanzioni sono nulle se non c'è omologazione.