Molti possessori di Partita IVA e tra questi anche la maggior parte dei tecnici liberi professionisti sono preoccupati per l’entrata in vigore della Fattura elettronica a partire dal primo gennaio 2019. L'emissione della fattura elettronica regolamenterà i rapporti tra i soggetti privati e i liberi Professionisti. L'obbligatorietà è prevista esclusivamente per coloro che sono in possesso di Partita IVA (Liberi professionisti) e non riguarda, invece, il privato cittadino. Inizialmente si era parlato di un clamoroso rinvio da parte del Garante della Privacy, ma da quello che si apprende questa ipotesi è stata definitivamente accantonata; dal primo gennaio, quindi, si partirà regolarmente ad operare con la nuova procedura elettronica.

Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica

E’ bene ricordare che vi sono alcuni soggetti/contribuenti esonerati da questo obbligo, in quanto si trovano in particolari regimi fiscali:

  • I liberi professionisti con regime di vantaggio (Legge 111/2011);
  • i liberi professionisti con regime forfettario (Legge 190 del 2014).

In ambedue i casi i contribuenti hanno regimi fiscali agevolati: nel primo caso, il contribuente è sottoposto ad un'unica “aliquota sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali”, fissata al 5%. Nel secondo caso, invece, la stessa aliquota è pari al 15% in relazione al loro regime forfettario dell'IVA.

Anche se di fatto queste due tipologie di contribuenti (con regimi fiscali particolari) non sono obbligati all’emissione della e-fattura, potranno in ogni caso decidere di emetterla con le modalità previste dalla legge.

Fattura elettronica: esenzione fino al 30 giugno e fino al 30 settembre 2019

La preoccupazione più diffusa tra coloro che saranno coinvolti da questo obbligo riguarda le sanzioni per eventuali errori formali o dimenticanze in generale. Questa preoccupazione viene superata, fortunatamente, attraverso il recente Decreto fiscale, approvato qualche giorno fa alla Camera e divenuto pertanto Legge.

Tale decreto ha posto alcuni argini a queste discrepanze, almeno per i primi sei mesi del nuovo anno: fino al 30 giugno, infatti, chi dovesse ritardare l’emissione della e-fattura (anche per pochi giorni) non verrà di fatto sanzionato.

In effetti, questa clausola varrà per quei contribuenti che, avendo un regime fiscale ordinario, dovranno effettuare la liquidazione trimestrale dell'IVA.

Per questa tipologia di contribuenti non verrà applicata nessuna sanzione (tardiva emissione della e-fattura) entro il 30 giugno 2019. Questa condizione si applica solo a condizione che la fattura elettronica venga successivamente emessa entro la data della liquidazione periodica dell’IVA. La data del 30 giugno verrà procrastinata al 30 settembre 2019, invece, per coloro i quali effettuano la liquidazione periodica dell’IVA con cadenza mensile.

Fattura elettronica, mancata emissione: sanzione ridotta dell’80%

Cosa diversa è la mancata fatturazione. In questo caso si tratta di una violazione dell’obbligo da parte del contribuente in possesso di Partita IVA e non, viceversa, di un ritardo nell’emissione della fattura elettronica stessa.

Per questa ragione il Decreto fiscale ha previsto, entro le date di cui al paragrafo precedente, sia per chi effettua i versamenti IVA in maniera trimestrale che mensile, una riduzione abbondante della sanzione, pari cioè all’80% di quanto dovuto. Questa possibilità varrà a condizione che le fatture elettroniche verranno emesse in maniera tardiva entro il termine della liquidazione periodica dell’IVA (mensile o trimestrale).