La Fattura Elettronica, come sappiamo tutti oramai, diventerà obbligatoria dal prossimo 1 gennaio 2019. Occorre, però, fare una precisazione. il regime di fatturazione elettronica è già in vigore, dal 2015, per quanto riguarda i rapporti commerciali tra aziende private e Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, questa sorta di "doppio binario" potrebbe suscitare delle perplessità in diversi operatori, sia che si tratti di aziende commerciali, lavoratori autonomi o liberi professionisti. Ecco perché l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato dei chiarimenti per quanto riguarda la fatturazione elettronica nei confronti dei consumatori finali non Partita Iva.

Ma anche nei confronti di quegli operatori commerciali che rientrano nel regime dei forfettari e, quindi, sono esonerati dall'obbligo di predisposizione e conservazione della fattura elettronica.

Caratteristiche della FE verso la Pubblica Amministrazione

Innanzitutto, occorre chiarire che nelle fatture elettroniche indirizzate alla Pubblica Amministrazione deve essere sempre presente il cosiddetto codice univoco. Si tratta di un codice alfanumerico, generalmente composto da 6 caratteri. Questo codice serve ad identificare, in maniera univoca appunto, l'ufficio della Pubblica Amministrazione a cui deve essere inviata la fattura elettronica. Fattura che, comunque, viaggia sempre attraverso il Servizio d'interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui non si conosca il codice univoco dell'ufficio pubblico ordinante, all'interno della fattura elettronica andrà inserito il codice 999999. Nelle fatture elettroniche inviate ad uffici della Pubblica Amministrazione, inoltre, è obbligatorio inserire la firma digitale dell'emittente.

Inoltre, per quanto riguarda l'emissione del documento nei confronti della Pubblica Amministrazione l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la fattura elettronica si considera emessa al momento del rilascio della ricevuta di consegna.

Occorre fare attenzione a questi dettagli, infatti le FAQ pubblicate dall'amministrazione finanziaria evidenziano come nel caso di una fattura elettronica emessa nei confronti di una Pubblica Amministrazione e non andata a buon fine è previsto espressamente il divieto di pagamento. Infine, le FAQ appena pubblicate dall'Agenzia delle Entrate sembrerebbero consentire la conservazione di tutte le fatture elettroniche, sia verso clienti privati sia verso la Pubblica Amministrazione in un'unica sezione del registro e con numerazione progressiva.

Le fatture verso privati senza P. IVA e forfettari

Per quanto riguarda la fatturazione verso il cliente finale senza Partita Iva l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'obbligo di emissione, come stabilito anche dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 127/15. Inoltre, l'operatore è tenuto a consegnare al cliente una copia della fattura elettronica, anche in un formato diverso tipo quello analogico, a meno che il cliente stesso non dichiari di rinunciare al ricevimento della fattura. Se il cliente dovesse decidere che desidera ricevere la fattura elettronica potrà, eventualmente, indicare al proprio fornitore un indirizzo Pec a cui inviarla, sempre per il tramite del Servizio di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

I forfettari, invece, non hanno obbligo di emissione della fattura elettronica. Né tanto meno obbligo di conservazione della stessa a meno che non venga loro comunicato l'indirizzo Pec o il codice destinatario del cessionario se posseduto.

Per completezza di informazione precisiamo che il codice destinatario è un codice alfanumerico composto da 7 caratteri utilizzato nelle transazioni tra privati. Se il cliente comunica esclusivamente l'indirizzo Pec, il campo del codice destinatario dovrà essere comunque riempito inserendo 0000000. Se, inoltre, il cliente finale è un soggetto Ue o extra - Ue il codice destinatario da inserire sarà XXXXXXX.