Nella scorsa riunione del 6 novembre il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo d.l. Ristori-bis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 novembre (d.l. n. 149/2020).
Tra le misure contenute nel decreto - e segnatamente nella parte relativa al sostegno alle imprese e all’economia - è prevista, in particolare, l’estensione della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto, l’istituzione di un fondo per attività commerciali maggiormente colpite dalle restrizioni, disposizioni sul credito d’imposta sugli affitti e la sospensione dei versamenti IVA e dei contributi previdenziali e la cancellazione della seconda rata Imu.
Per attuarle il Governo ha disposto uno stanziamento di 2,8 miliardi, che si sommano così ai 5,5 miliardi stanziati per il decreto Ristori (d.l. n. 137/2020).
Per gelaterie, bar e pasticcerie contributo aumentato del 50%
Le novità riguardano anzitutto l’ampliamento dell’elenco dei codici ATECO beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al precedente decreto Ristori. Tra i settori ricompresi nell’intervento vi sono gelaterie e pasticcerie (cod. ATECO 561030), gelaterie e pasticcerie ambulanti (cod. ATECO 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (cod. ATECO 563000) e alberghi (cod. ATECO 55100) a condizione che abbiano domicilio fiscale o sede operativa in territori caratterizzati da "uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto", ovverosia le Regioni dichiarate zona rossa o arancione dall’ordinanza del Ministro della Salute ai sensi del dpcm del 3 novembre 2020.
Per tutti questi soggetti il contributo è aumentato di un ulteriore 50%.
Ma anche altri sono i settori destinatari del nuovo contributo a fondo perduto. I codici ATECO di cui all’Allegato 2 del decreto Ristori bis, che si aggiungono a quelli già previsti nell’elenco dei destinatari del contributo a fondo perduto di cui all’Allegato 1 dei decreti Ristori e Ristori bis, sono quelli variamente afferenti alla filiera del commercio al dettaglio.
Si ricorda che la percentuale del contributo a fondo perduto (100, 150, 200, 400%, secondo i casi, con l’aumento del 50% per bar, ristoranti, pasticcerie e simili di cui si è detto) viene calcolata sul contributo già erogato ai richiedenti ai sensi del decreto Rilancio dello scorso maggio, in misura pari:
- al 20% della differenza dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019, se i ricavi e compensi dell’anno 2019 sono pari o inferiore a 400mila euro;
- Al 15%, se ricavi e compensi dell’anno 2019 sono superiori a 400mila euro ma inferiori a 1 milione di euro;
- Al 10%, se ricavi e compensi dell’anno 2019 sono superiori a 1 milione di euro ma inferiori a 5 milioni di euro.
Contributo a fondo perduto destinato anche a centri commerciali e industrie alimentari
Il contributo a fondo perduto è previsto anche per l’anno 2021, entro il limite di spesa di 280 milioni di euro, in favore dei soggetti che, sempre nell’ambito delle Regioni dichiarate zona arancione o rossa, hanno sede nei centri commerciali od operanti nel settore delle industrie alimentari e delle bevande.
Del contributo si potrà fare richiesta presentando istanza all’Agenzia delle entrate ai sensi della normativa di riferimento (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del d.l. Ristori n. 137 del 2020). La misura del contributo sarà pari al 30% del contributo di cui all’art. 1 decreto Ristori, per i soggetti che rientrano nell’elenco dei codici ATECO di cui allo stesso decreto. Sarà invece pari al 30% del contributo determinato sulla base dei criteri di cui all’art. 25 co. 4, 5, 6 d.l. Rilancio (e cioè nelle sullodate fasce del 20, 15, 10% calcolate sull’ammontare dei ricavi e dei compensi), per i soggetti che non rientrano nell’elenco dei codici ATECO di cui al d.l.
Ristori, alle condizioni previste dall’art. 1 co. 3 e 4 d.l. Ristori medesimo (requisiti del calo di fatturato ad almeno due terzi o dell’inizio attività al 1° gennaio 2019).
Misure sul credito d'imposta e sospensione dei versamenti tributari e contributivi
Per i soggetti operanti nei settori di cui all’Allegato 2 e per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, aventi sede in territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto è riconosciuto il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Sempre per i soggetti operanti nei settori beneficiari del contributo a fondo perduto con sede in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, ai sensi del decreto in oggetto vengono sospesi i pagamenti IVA e le ritenute alla fonte per il mese di novembre, ove l’attività economica risulti sospesa a causa delle restrizioni.
E' inoltre cancellata la seconda rata Imu, a condizione che i relativi proprietari (sempre nelle zone ad alto rischio) siano anche gestori delle attività.
Il decreto dispone poi, per gli stessi soggetti, la proroga al 30 aprile 2021 il versamento del secondo acconto o dell’unica rata Ires e Irap, qualora rientri nell'ambito di applicazione degli Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale).
Quanto alla sospensione dei contributi previdenziali, questa è applicata per i mesi di novembre e dicembre ai soggetti operanti nelle zone arancioni e rosse, per il mese di novembre a quelli operanti nelle zone gialle.