L'Agenzia delle Entrate (AdE), con la risoluzione n. 70/E, del 10 dicembre 2021, ha istituito il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta Ace 2021, denominato "Super Ace" o "Ace innovativa", introdotto con l'articolo 19, commi 2-7, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).

Mediante l'utilizzo dell'importo spettante, i beneficiari potranno indicare nel modello unificato di pagamento F24, il codice tributo "6955" che servirà per identificare gli importi fruibili in compensazione.

La compensazione del credito d'imposta derivante dal rendimento nozionale ACE potrà avvenire compilando il modello di pagamento F24 indicando nella sezione Erario il codice tributo di riferimento (6955) e compilando i rispettivi campi anno di riferimento, importo del credito e la casella di riferimento per la fruizione (importi a credito) o per la restituzione (importi a debito).

Credito d'imposta ACE 2021

Il Credito d'imposta ACE, introdotto, come già accennato, dal Decreto Sostegni bis (art. 19 DL 73/2021) è una misura, reintrodotta dopo la sua abolizione nel 2019, per usufruire della deduzione del rendimento nozionale (ACE), quale credito appunto, con possibilità di compensazione o di richiesta di rimborso o di cessione del credito.

Il rendimento nozionale (ACE) di cui all'art. 1 DL 201/2011, per gli incrementi di capitale proprio, effettuati nell'esercizio successivo a quello in corso ed entro un massimale di 5 milioni di euro valutati al 15%, moltiplicato con l'aliquota di riferimento Ires o Irpef in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere convertito in credito.

La fruizione del beneficio spettante o le sue variabili d'uso sono subordinate a una Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità indicate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 238235/2021.

Comunicazione ACE dal 20 novembre

La comunicazione per accedere al credito ACE, tramite il canale messo a disposizione sul sito dell'Agenzia, deve contenere le seguenti informazioni:

  • la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente,
  • il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15 per cento
  • il credito d’imposta calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR (DPR 917/86)

Sarà possibile effettuare l'invio esclusivamente in modalità telematica dal soggetto interessato oppure da un professionista incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

Entro cinque giorni l'ente rilascerà una ricevuta di presa in carico della richiesta. L'invio della richiesta è disponibile dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza della presentazione della dichiarazione successiva all'anno di riferimento.

La fruizione del Credito ACE

Entro 30 giorni l'Agenzia delle Entrate comunica l'accettazione o il diniego del credito d'imposta, che, comunque può essere usato: dal giorno successivo del conferimento del denaro, o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, o dal giorno successivo alla data della delibera dell'assemblea per la destinazione, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.