Con il Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 (detto anche Decreto Super green pass), il Ministero della Salute ha emanato le nuove regole del Green Pass valide dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022. Molti luoghi sono considerati non accessibili a chi non è stato vaccinato o guarito da Covid-19, anche in zona bianca. Nuove regole sono state fatte anche in merito agli spostamenti di lavoro, di salute o di necessità e una tabella è stata pubblicata sul sito del Ministero dal Governo per permettere di fare luce sulle casistiche in base alle regione e al colore dell'allerta.

Categorie esenti dall'obbligo di Certificazione

I soggetti esenti dall'obbligo del Green Pass per accedere ai servizi ed alle attività per il quale la certificazione è prevista sono le seguenti, come si legge sul sito del Ministero della Salute:

  • bambini sotto i 12 anni;
  • soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica;
  • cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 dicembre 2021;
  • persone "in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino" fino al 31 dicembre 2021.

Il Certificato di esenzione

Tutte le persone che non possono completare la vaccinazione per motivi di salute, possono richiedere un certificato di esenzione che ne dichiari la non obbligatorietà a possedere un Green Pass.

La Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021, ha stabilito una proroga del diritto di esenzione al 31 dicembre 2021.

Il certificato di esenzione vaccinazione, può essere richiesto al medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Le modalità di richiesta e di rilascio sono regolamentate dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Tutte le Certificazione sono gratuite e rilasciate in formato cartaceo e non specificano il motivo dell'esenzione. Le certificazione non devono essere rilasciate nuovamente per gli effetti della proroga, a meno che non contengano una variazione dei dati del soggetto interessato.

Per chi richiede ed ottiene l'esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dovrà essere comunque consapevole dell'obbligo di continuare a rispettare le normative in materia di distanziamento e prevenzione del contagio del virus,

  • usare le mascherine,
  • distanziarsi dalle persone non conviventi,
  • lavare le mani,
  • evitare assembramenti in particolare in locali chiusi,
  • rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Il certificato nel dettaglio

Le certificazioni di esenzione per essere valide e corrette devono avere le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al ...” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
  • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.