È stata fissata per il 24 febbraio 2023 la scadenza per la presentazione della dichiarazione di calamità per poter usufruire del cosiddetto "trascinamento delle giornate", il beneficio previdenziale a favore dei lavoratori agricoli delle aree colpite.
Con la circolare n.5/2023, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ha pubblicato gli adempimenti necessari per poter richiedere il beneficio, che consiste in un riconoscimento in aggiunta, alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2022, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro, nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102.
Il beneficio è destinato ai lavoratori dipendenti occupati nel 2022 per un minimo di cinque giornate lavorative, presso un'azienda agricola di cui all’articolo 2135 c.c che ha usufruito dei fondi di solidarietà nazionale (FSN) e il cui comune ricada in un'area dichiarata di calamità.
Le dichiarazioni delle aziende interessate, come di consueto, dovranno essere trasmesse in via telematica con proprie credenziali o tramite un intermediario autorizzato, usufruendo del servizio messo a disposizione sul sito dell'Inps denominato "Dichiarazioni calamità (aziende agricole)".
Dettagli tecnici
Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento delle giornate” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.
La delimitazione delle aree e dei comuni di calamità naturale sono stabilite dalle Regioni con appositi decreti o delibere.
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi, che per la concessione devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” - “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto Inps.
Le trasmissioni delle richieste devono avvenire tassativamente entro il 24 febbraio 2023 in modalità telematica. Le istanze trasmesse potranno essere consultate nel menù principale del sito istituzionale Inps nella sezione "Consultazione dichiarazione di calamità", dove sarà possibile stampare il file dell'esito dell'operazione nel formato PDF.
Nel caso la richiesta del beneficio fosse stata rigettata nella ricevuta dovrà essere specificato il motivo del rigetto.
Fondo di Solidarietà Nazionale
Condizione vincolante per le aziende agricole è aver usufruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 il cosiddetto Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN).
Il Fondo di Solidarietà, istituito con l'obiettivo di promuovere interventi di prevenzione dei danni in agricoltura nelle zone colpite da calamità, prevede una serie di aiuti rivolte alle aziende agricole. I principali sono:
- Polizze assicurative, sotto forma di contributi su premi assicurativi, i contributo è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi assicurativi contratti dalle aziende agricole. Le stipule dei contratti assicurativi sono volontarie e possono avvenire anche in forma associativa,
- Interventi a favorire la ripresa dell'attività produttiva a cui possono usufruire anche le cooperative agricole. Le aziende richiedenti devono aver subito un danno superiore al 30 per cento della loro produzione vendibile. I contributi prevedono aiuti in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, prestiti a tasso agevolato, proroghe di credito agrario concesso e agevolazioni previdenziali.
- Disposizioni relative all'accesso al credito agrario e alla proroga di pagamento rate fino all'erogazione degli aiuti richiesti, oltre che la concessione di garanzie agli istituti di credito che anticipano le somme degli aiuti alle aziende richiedenti.
- Disposizioni relative all'esonero parziale dei contributi previdenziali delle aziende in possesso dei requisiti iscritte nella gestione previdenziale e assistenziale. L'esonero previsto è fino al 50 per cento dei contributi dovuti.
- Sostegno alle imprese zootecniche che per calamità naturali dovute a virus o agenti patogeni che devono fermare l'attività.
L'FSN favorisce anche la formazione di consorzi di difesa tra imprenditori agricoli per la finalità di formazione di cooperative agricole o associazione di agricoltori, per l'accesso al credito agricolo, alle capitalizzazioni delle imprese tramite l'Istituto Ismea, a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa e altro.