Il Ministero dello Sviluppo Economico, a pochi giorni dall'operatività della Sabatini-bis (la norma che permetterà alle aziende, dal 31 marzo, di ottenere finanziamenti agevolati per macchinari ed attrezzature), ha pubblicato delle interessanti precisazioni in merito ai numerosi quesiti posti sull'argomento.

In particolare, il nuovo vademecum del Mise ha, di fatto, attuato un'interpretazione estensiva della legge, ampliando così, notevolmente, le tipologie di beni finanziabili.

Oltre alle classiche categorie già previste dalla prima Sabatini, sarà ora agevolabile quanto rientra nella categoria dei beni mobili, ovvero, nel dettaglio:

Impianti fotovoltaici, solo se qualificabili come impianto, ossia bene mobile, così come chiarito dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n.

46/E/2007, 38/E/2008, 36/E/2013. Quindi, non dovranno essere suscettibili di essere accatastati autonomamente, né di incrementare la rendita catastale o il valore dell'immobile ospitante. Possiedono i requisiti enunciati dall'AE gli impianti che non superano la potenza nominale di 3 chilowatt per unità-appartamento servito; qualora si tratti di installazioni al suolo, l'intera area occupata deve essere inferiore a 150 metri cubi. Ovviamente, tali impianti dovranno essere funzionali all'impresa, quindi potranno essere soltanto utilizzati nello svolgimento dell'attività, e non costituire, di per sé stessi, l'oggetto dell'attività aziendale.

Altri impianti di produzione di energia: sono altresì contemplate dal Mise le tipologie degli impianti di cogenerazione, micro-generatori e mini-eolico, qualora non infissi al suolo.

La realizzazione di un vero e proprio "eolico" non è, invece, ammissibile, poiché, in base alla Circolare dell'Agenzia del Territorio 4/T/2006, deve essere iscritto nella Categoria Opifici, dunque Fabbricati destinati all'Industria.

Il Mise ha precisato, per chiarire la situazione di tutte le categorie di beni dubbie o non ricomprese negli elenchi reperibili, che debba essere sempre preso a riferimento il principio contabile Oic 16, secondo il quale le voci impianti , macchinari e attrezzature , altri beni, comprendono:

  • impianti generici, non legati all'attività tipica della società;
  • impianti specifici;
  • altri impianti (ad es. pertinenze, forni...);
  • macchinari automatici e non;
  • strumenti per funzionamento o svolgimento di una particolare attività;
  • attrezzature legate al processo produttivo o commerciale dell'impresa;
  • mobili e arredi, macchine d'ufficio, automezzi (autovetture, autocarri, motoveicoli, mezzi di trasporto interni).

È importante ricordare che ogni tipologia finanziata deve avere il requisito di nuovo di fabbrica.

Per quanto concerne le formalità legate alla presentazione della domanda, il Ministero ha chiarito che preventivi e fatture non debbano essere allegati alla domanda, in quanto sono sufficienti le dichiarazioni liberatorie dei fornitori, inerenti al fatto che si tratti di beni nuovi.

Ogni impresa potrà, infine, fornire procura speciale a un professionista terzo, per poter sottoscrivere la domanda con firma digitale ed inviarla a mezzo Pec (indicando comunque l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'azienda).