Novità in arrivo per le società tra avvocati, che si ripercuotono proprio sulla struttura interna dello studio legale. Già si è dato atto dei varifinanziamenti per aggiornamento della professione, allo scopo di attenuare per quanto possibile la cosiddetta crisi di codesto settore. Entra ora in scena la figura del socio di investimento; figura approvata il giorno 8 giugno dalla Commissione Senato. L'assunto significa che all'interno della struttura di uno studio legale, può essere consentita la presenza di un socio investitore con lo scopo di apportare solo capitali.

L'articolo del Ddl Concorrenza consente, quindi, la figura di un terzo non professionista tra gli altri avvocati.

Ci sono limiti da rispettare?

Non mancano, però, dei limiti: il capitale apportato dal socio terzo deve circoscriversi nel limite di un terzo del capitale sociale e non si dà luogo a deroghe al carattere personale delle prestazioni professionali richieste dai clienti dello studio. Più nei dettagli, si è stabilito che i soci per almeno due terzi del suddetto capitale e dei diritti di voto devono essere avvocati iscritti all'albo, pena il verificarsi dello scioglimento della società. Il terzo assume una funzione di apporto economico o patrimoniale e non può in alcun caso entrare nel merito delle controversieda risolvere presso lo studio di cui a vario titolo fa parte.

La compagine deve essere, dunque, formata prevalentemente da legali in possesso dei requisiti richieste per svolgere lecitamente la professione.

Le varie forme di società possibili e tabella unica per il risarcimento del danno non patrimoniale

Tali società non devono necessariamente assumere la forma di società di capitali, ben potendo assumere le vesti di società di persone o di cooperative.

Il trust non è ammesso. Sono state, inoltre, approvate le disposizioni in merito alla tabella unica nazionale per il risarcimento del danno, di natura non patrimoniale avente come base i parametri del Tribunale di Milano. Il relativo ammontare può essere anche aumentato secondo equità dal giudice, fino ad un massimo del 30% e del 20% rispettivamente per le lesioni più gravi e per quelle meno gravi.