In tema diresponsabilità professionale, l'articolo 2236 del codice civile prevede che se la responsabilità del prestatore d'opera (in tal caso l'avvocato) ha ad oggetto problemi di natura tecnica di non facile risoluzione, la medesima può verificarsi solo in caso di colpa grave o dolo. Non è configurabile, quindi, in presenza di colpa lieve. L'assunto è stato confermato dalla recente sentenza n. 2954/16 della Corte di Cassazione. La suddetta decisione trae spunto proprio dall'articolo sopra citato, affermando che il professionista risulta esente da colpe, anche in presenza di un errore.

La condotta errata non assume rilevanza, e si risponde solo per dolo o colpa grave. Questa sorta di scusante è applicabile soprattutto in caso di nuove leggi entrate in vigore, nonché di una non agevole interpretazione ermeneutica e applicativa. In cause complesse, il legale non è soggetto all'obbligo di garantire alla parte da lui rappresentata la vittoria in giudizio, e sempre in queste fattispecie si deroga al principio della responsabilità per colpa lieve.

Criteri di esonero dalla responsabilità: paradigma del professionista medio

A valutare la reale o potenziale responsabilità dell'avvocato, dibattito che tocca inevitabilmente ilprofilo economico della prestazione, è sempre il giudice, il quale adotta la sua decisione non in via astratta, bensì tenendo conto concretamente di ogni singolo caso.

Ai fini della decisione, in merito al discrimine tra soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà o meno, il modello di riferimento è il cosiddetto professionista medio.

La condotta negligente del legale trova attuazione tutte le volte in cui un altro professionista di media preparazione sarebbe riuscito ad ottenere un risultato diverso del giudizio.

Si verifica, dunque, una valutazione comparativa con un secondo termine di paragone. Tutto ciò avviene per via meramente probabilistica, avendo però come criteri guida dei presupposti ruotanti attorno a ciò che comunemente caratterizza il "modus operandi" della figura professionale oggetto della presente decisione della Cassazione.