La nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto, introdotta dalla Legge 92/2012, a partire dal 1°gennaio 2013, si rivolge unicamente ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto. Sono esclusi i rapporti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, e quelli effettuati da titolari di partita Iva.

Requisiti per poter presentare la domanda

I requisiti devono essere maturati nell'anno 2012 (ovvero nell'anno precedente):
  • aver operato in mono-committenza (anche con più rapporti di collaborazione, purchè con lo stesso committente);
  • aver conseguito un reddito complessivo-imponibile Irpef non superiore a € 20.000 (va considerato solo il reddito da collaborazione, non rilevano altri redditi);
  • aver accreditato almeno tre mensilità presso la gestione separata Inps (sono utili i contributi effettivi ed i figurativi relativi all'indennità di maternità obbligatoria);
  • aver attraversato un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi (lo status di disoccupazione deve essere dimostrato con la dichiarazione di immediata disponibilità presso il centro per l'impiego o presso l'Inps; solo per l'anno 2012, in assenza di tale dichiarazione, per dimostrare lo status potrà essere resa un'autodichiarazione all'atto della domanda);

Maturati nell'anno 2013 (anno corrente): aver accreditato almeno una mensilità presso la gestione separata Inps.

L'accredito dei contributi mensili

Non esiste un minimale di versamento contributivo, all'interno della Gestione Separata, ma esiste un minimale di accredito, che è pari a quello utilizzato per la Gestione Artigiani e commercianti (€ 14.930 per il 2012 ed € 15.357 per il 2013). Dunque, se il collaboratore, durante l'anno, avrà conseguito un reddito almeno pari al minimale, avrà diritto all'accredito contributivo completo, ovvero di 12 mesi; qualora il reddito sia minore, i mesi di accredito saranno ridotti in proporzione.

Come e quando effettuare la domanda

La domanda può essere inoltrata tramite il sito dell'Inps, all'interno dell'area riservata-Servizi al Cittadino-Prestazioni a sostegno del reddito, accessibile con PIN; oppure recandosi personalmente presso gli uffici Inps locali, sportello prestazioni a sostegno del reddito o tramite Patronato.

Il termine per effettuare la domanda è il 31 dicembre, tuttavia potrà slittare al 31 gennaio qualora il requisito di una mensilità di contributi nel 2013 maturi a dicembre. L'operazione necessaria per calcolare l'indennità una tantum è il 5% del minimale annuo artigiani e commercianti moltiplicato per il minor numero tra mensilità accreditate l'anno precedente e  mensilità non coperte l'anno precedente. La prestazione sarà liquidata in un'unica tranche se inferiore ai mille euro, diversamente in importi mensili pari o inferiori a 1000 €, fino a concorrenza dell'importo totale.