Contratto di solidarietà. Che cos'è? I contratti di solidarietà sono particolari forme di contratto di lavoro inerenti alla diminuzione dell'orario lavorativo e della retribuzione. Vengono stipulati per difendere dal licenziamento il personale dipendente e per favorire l'assunzione di nuovo organico. La durata complessiva del contratto potrà avere durata massima di 24 mesi senza possibilità di continuità.

Chi può usufruirne. Innanzitutto bisogna distinguere la tipologia di contratto. Essi possono essere di due tipi 1) aziende previste in materia di CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) 2) aziende non regolate con GICS. Si devono ritenere esclusi dal trattamento dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni, lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.

Nuova regolamentazione in materia di integrazione della retribuzione persa. L'Inps sulla base della Legge di Stabilità per il 2014 ha emanato una circolare del 29/01/2014 contenente maggiori delucidazioni in materia. Per il corrente anno sono stati stanziati 50 milioni di euro e previste due fasce d'integrazione salariale. Per i contratti stipulati in data precedente il 31 dicembre 2013 l'integrazione sarà pari all'80% dello stipendio perso e per quelli successivi all'1 gennaio 2014 sarà equivalente al 70%. Il datore di lavoro deve fare richiesta dell'integrazione salariale con modulo CIGS SOLID1, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione.