Siamo stati tutti stagisti, retribuiti o molto più spesso non retribuiti, questo perché non vi erano vere linee guida e leggi che permettevano di regolamentarizzare questa posizione. Negli anni si è fatto qualche passo avanti e le Regioni Italiane sono state obbligate a decretare le nuove normative al riguardo. In Lombardia i nuovi indirizzi regionali sono entrati in vigore a partire dal 9 dicembre 2013.
Riassumendo brevemente i punti principali i tirocini / stage non costituiscono un rapporto di lavoro (anche se gli stagisti nella pratica svolgono attività relative al lavoro vero e proprio) ma una metodologia formativa finalizzata agli obiettivi dell'orientamento e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
I tirocini si suddividono in Tirocini extracurricolari nei quali vi rientrano i Tirocini formativi e di orientamento, per orientare alle future scelte professionali nel percorso di transizione tra scuola e lavoro, per questi si deve aver conseguito un titolo di studio entro i 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati, occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto; i Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a lavoratori sospesi, disoccupati, in mobilità, occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto; i Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili; i Tirocini estivi di orientamento.
Nell'altra tipologia dei Tirocini curricolari rientrano i Tirocini formativi curricolari quale esperienza formativa per iscritti e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari. Si escludono i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali, altre tipologie rivolte a soggetti extracomunitari non residenti e le borse di studio attribuite per sostenere l'attività di studio, ricerca e di specializzazione.
Il soggetto promotore/ospitante se previsto dalla convenzione, deve garantire l'attivazione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL; l'assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice e coperture per eventuali attività svolte al di fuori.
La durata del tirocinio deve essere pari a 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento; 12 mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento e stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.
Al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a rilasciare una propria attestazione dettagliata di svolgimento del tirocinio, la registrazione sul libretto formativo del cittadino se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo e un attestato di competenze acquisite possibilmente con riferimento al Quadro regionale degli standard professionale.
Per quanto riguarda la retribuzione per la partecipazione ai tirocini deve essere corrisposta al tirocinante un'indennità di importo che non potrà essere inferiore a 400 euro al lordo delle ritenute fiscali, qualora fossero previsti dei buoni pasto o il servizio mensa la somma deve essere pari a 300 euro mensili e l'attività non deve implicare un impegno giornaliero superiori a 4 ore.
Per informazioni dettagliate vi consiglio di visitare la sezione Istruzione, Formazione e Lavoro sul sito della Regione.