In questo articolo vediamo in cosa consiste il Lavoro Autonomo in regime di Partita IVA, argomento attuale e correlato alla tematica delle False Partite IVA, per le quali a partire dal 2015 sono in atto molteplici controlli, nello specifico è caccia ai furbetti che pur di non stipulare contratti di Lavoro invitano i dipendenti ad aprire Partita IVA e lavorare come collaboratori autonomi. Il fisco vuole vederci chiaro dato anche l'incremento record di novembre 2014 riguardo l'apertura di Partite IVA, e dovreste volerci vederci chiaro anche voi se vi trovate in una situazione lavorativa in cui, come è vostro diritto, svolgete del Lavoro Autonomo, oppure se non lo siete e dunque vi spettano e potete rivendicare tutta una serie di modalità lavorative, contributive e previdenziali relative al lavoro dipendente, anche se spacciato come altro.

Volete lavorare come autonomi e avere una Partita IVA, va bene, ma che questa prestazione si svolga secondo quanto previsto dalla legge, ovvero: per Lavoro Autonomo si intendono una serie di collaborazioni che legano un libero professionista a un imprenditore/datore di lavoro, anche se ritengo che il termine adatto sia cliente poiché se non vi è un contratto di lavoro, questo non ha il diritto di esercitare il potere proprio a un Datore di Lavoro; infatti la prestazione di lavoro autonomo in assoluto non prevede una posizione di sotto posizione gerarchica del collaboratore (è illegale quindi il c.d. vincolo di subordinazione), vincoli relativi a orari di lavoro e di conseguenza vincoli relativi all'esecuzione il compenso viene pattuito in base alle attività da svolgersi, ripeto in autonomia, in seguito addebitato dietro emissione di fattura.

Aprire e avere la Partita IVA non è per forza un male, lo diventa quando è una Finta Partita IVA (chi svolge un lavoro da dipendente mascherato da autonomo). Vediamo insieme alcuni punti per farvi capire che è importante rivendicare i vostri diritti nel rispetto uno della vostra persona e due della vostra professionalità.

Il collaboratore autonomo con Partita IVA svolge un 'attività che trova il proprio fondamento giuridico nel contratto d'opera secondo l'art. 2222 del cod. civ., vi rientrano anche quelle che sono definite prestazioni d'opera che possono comprendere anche le consulenze professionali. Si volge un'opera o un servizio dietro un corrispettivo, svolgendo la propria attività in modo del tutto autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione della prestazione, senza alcun coordinamento con l'attività del committente, quindi non sottostate agli ordini di nessuno, e senza alcun inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale, quindi lavorate dove vi pare e nessuno ha il diritto di imporvi di lavorare in una sede.

Questa prestazione d'opera si caratterizza per l'assenza di vincoli di orario, se proprio c'è pretesa che vi paghino a ora secondo i minimi stabiliti dalla legge; per la libertà di scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro, se volete svolgere tutta l'attività in un giorno siete liberi di farla quando vi pare anche perché il lavoro autonomo prevede il Raggiungimento di un risultato preventivamente stabilito e nei limiti di ciò che è umano.

Ciò che tutela entrambe le parti è una forma scritta, che non è obbligatoria ma tale documento, stante la sua rilevanza probatoria in sede di possibile contenzioso, deve contenere la descrizione dettagliata del servizio richiesti, i tempi di consegna, il prezzo pattuito e i tempi di pagamento, le date e le modalità di recesso.