La Cassazione, sezione lavoro, ha ritenuto legittimo il licenziamento dell'impiegato che tralascia di spedire al datore di lavoro il certificato medico che ne testimonia la malattia, rendendo, di fatto, l'assenza ingiustificata. Rientra, di fatto, tra gli abituali impegni di scrupolosità ed esattezza promettere che, intralci nell'attuazione della prestazione, pur validi, non provochino alla controparte datoriale un problema dovuto alle comunicazioni che concepiscono una legittima assicurazione nella effettiva ripresa del proprio lavoro. La norma comune che afferma la legittimità del licenziamento per assenza ingiustificata, nasce al fine di tutelare la fiducia che il datore di lavoro ripone nella serietà e continuità dell'attività lavorativa in cui si ricollegano vincoli di comunicazioni in capo al dipendente, approvati ove rimasti incompleti.

Può bastare la mancata comunicazione per licenziare un lavoratore?

Non evidenzia, dunque, tanto la realtà della malattia, "quanto, invece, la diligenza nell'esecuzione dell'attività che si concretizza nella perfezionata e conveniente notizia del datore di lavoro della sua impossibilità". "Nondimeno, non qualsiasi omessa informazione, risolleva solo quella che si riconnette ad un prolungamento dell'inadempienza per un tempo che le parti in causa non hanno ritenuto rilevante". Per tutto ciò, la Corte, ha rifiutato il ricorso ostacolando dal punto di vista costituzionale il licenziamento perchè, la mancata informazione dell'assenza dal posto di lavoro, non solo concerne la specifica inosservanza prevista dalla norma collettiva ma, in seguito, concerne la lesione del vincolo di fiducia e, in seguito, la trasgressione della norma generale di cui all'art. 2119 c.c.