Concorso 2012: stesso titolo di laurea ma conseguito dopo il 2002/2003, mancata ammissione al concorso a cattedra. Il Tar Lazio con Ordinanza n. 4938 del 13 ottobre 2014 ha dichiarato illegittimo il trattamento di disparità tra gli stessi titoli di studio ma conseguiti in anni differenti, come riportato nel bando D.D.G del 24.09.2012 ai fini della partecipazione al concorso 2012. I requisiti di accesso al concorso hanno esclusi numerosi candidati che hanno conseguito il titolo di laurea post gli a.a. indicati nel bando, seppur si tratti dello stesso titolo. La stessa problematica è presente per i laureati in Scienze della Formazione Primaria ante 2009/2010 e SFP post a.a. 2010/2011, i primi inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento, i secondi esclusi dall'entrata in GaE e della consecutiva immissione in ruolo.
Concorso 2102, Tar: illegittimo trattamento titoli
A conferma del proprio orientamento in materia di valutazione del titolo di studio di accesso al concorso 2012, il Tar del Lazio ha disposto la riammissione, con riserva, di un docente escluso dalla Graduatoria definitiva (di seguito al superamento di tutte le prove) perché in possesso di titolo di laurea conseguito in un anno accademico successivo a quelli per cui il bando del concorso a cattedra aveva stabilito un termine massimo. Il Ministero della Pubblica Istruzione nel D.D.G del 24.09.2012 per la partecipazione al concorso 2012 aveva infatti disposto quale titolo di accesso il diploma di laurea, conseguito entro l'a.a. 2001/2002 per corsi di studi quadriennali o inferiori e diploma di laurea conseguito entro l'a.a.2002/2003 per corsi di studi quinquennali. I requisiti di accesso al concorso ordinario 2012 hanno escluso tutti gli aspiranti docenti che hanno conseguito il titolo di laurea negli anni successivi alle date riportate nel bando, senza considerare che tali laureati post quelle date non hanno mai potuto partecipare ad altro concorso a cattedra, essendo l'ultimo stato bandito nel lontano 1999. Quale speranza allora avrebbero potuto avere per ottenere immissione in ruolo o assunzione nel mondo della Scuola senza concorso e senza percorso di abilitazione all'insegnamento?
Con sentenza n. 11078/12 il Tar Lazio ha dichiarato illegittime le limitazioni temporali degli anni accademici di conseguimento del titolo di studio di accesso al concorso 2012 e contenuti nel bando di cui al DDG del 24.09.2012. In base alle dichiarazioni del Tar Lazio, i requisiti di partecipazione hanno creato di disparità di trattamento tra candidati con stesso diploma di laurea per il semplice fatto dell'anno accademico di conseguimento. I giudici amministrativi del Tar Lazio, oltre a riammettere con riserva nella Graduatoria il docente ricorrente e escluso per l'anno di conseguimento del titolo di accesso al concorso 2012, hanno provveduto ad autorizzare la notifica per pubblici proclami, in base alle nuove disposizioni on-line ed a fissare una data per l'udienza di merito, per una definizione del giudizio entro l'anno 2014. Si attendono dunque altri riscontri sulla vicenda, che non interessa un solo docente ma anche gli aspiranti insegnanti che essendosi laureati posti il termine concesso nel bando non hanno presentato domanda di partecipazione: come dovranno comportarsi di conseguenza? Avrebbero dovuto fare comunque domanda in attesa di essere esclusi e fare ricorso?
Concorso 2102, Tar: illegittimo trattamento titoli
A conferma del proprio orientamento in materia di valutazione del titolo di studio di accesso al concorso 2012, il Tar del Lazio ha disposto la riammissione, con riserva, di un docente escluso dalla Graduatoria definitiva (di seguito al superamento di tutte le prove) perché in possesso di titolo di laurea conseguito in un anno accademico successivo a quelli per cui il bando del concorso a cattedra aveva stabilito un termine massimo. Il Ministero della Pubblica Istruzione nel D.D.G del 24.09.2012 per la partecipazione al concorso 2012 aveva infatti disposto quale titolo di accesso il diploma di laurea, conseguito entro l'a.a. 2001/2002 per corsi di studi quadriennali o inferiori e diploma di laurea conseguito entro l'a.a.2002/2003 per corsi di studi quinquennali. I requisiti di accesso al concorso ordinario 2012 hanno escluso tutti gli aspiranti docenti che hanno conseguito il titolo di laurea negli anni successivi alle date riportate nel bando, senza considerare che tali laureati post quelle date non hanno mai potuto partecipare ad altro concorso a cattedra, essendo l'ultimo stato bandito nel lontano 1999. Quale speranza allora avrebbero potuto avere per ottenere immissione in ruolo o assunzione nel mondo della Scuola senza concorso e senza percorso di abilitazione all'insegnamento? Con sentenza n. 11078/12 il Tar Lazio ha dichiarato illegittime le limitazioni temporali degli anni accademici di conseguimento del titolo di studio di accesso al concorso 2012 e contenuti nel bando di cui al DDG del 24.09.2012. In base alle dichiarazioni del Tar Lazio, i requisiti di partecipazione hanno creato di disparità di trattamento tra candidati con stesso diploma di laurea per il semplice fatto dell'anno accademico di conseguimento. I giudici amministrativi del Tar Lazio, oltre a riammettere con riserva nella Graduatoria il docente ricorrente e escluso per l'anno di conseguimento del titolo di accesso al concorso 2012, hanno provveduto ad autorizzare la notifica per pubblici proclami, in base alle nuove disposizioni on-line ed a fissare una data per l'udienza di merito, per una definizione del giudizio entro l'anno 2014. Si attendono dunque altri riscontri sulla vicenda, che non interessa un solo docente ma anche gli aspiranti insegnanti che essendosi laureati posti il termine concesso nel bando non hanno presentato domanda di partecipazione: come dovranno comportarsi di conseguenza? Avrebbero dovuto fare comunque domanda in attesa di essere esclusi e fare ricorso?
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