Nessuna modifica nella data di scadenza del contratto delle supplenze su posto vacante fino al 31 agosto dalle Graduatorie ad esaurimento: i posti disponibili delle GaE restituiti alle Graduatorie di istituto devono essere assegnati lasciando invariato il termine dell'incarico di insegnamento. Stessa applicazione del regolamento delle supplenze per le nomine su posti vacanti da GaE sul sostegno: nessuna variazione della data del contratto che permane al termine delle attività didattiche; il conferimento dei posti per l'anno scolastico 2014/2015 avviene con graduatorie incrociate.

Posti comuni da GaE: conferiti a GI fino al 31/08

Gli incarichi di supplenza su posto comune e vacante dalle Graduatorie ad esaurimento con contratto fino al termine delle attività didattiche (31 agosto) e restituiti alle Graduatorie di istituto devono essere riassegnati dalle segreterie scolastiche sulla base dello scorrimento delle GI e senza modificare la data di scadenza del contratto dell'incarico di supplenza. La nomina per supplenza su posto vacante (su insegnamento comune) proveniente dalle GaE con l'esaurimento degli elenchi delle stesse, diventa una supplenza annuale, fino al 31 agosto. Con la nuova assegnazione del posto vacante su GaE e riconsegnato alle GI, l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche mantiene la sua data di scadenza.



In base al Regolamento delle supplenze, art. 7 del D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, i Dirigenti scolastici conferiscono incarichi di insegnamento dalle Graduatorie di istituto su posti vacanti rientrati dalle Graduatorie ad esaurimento con incarico di supplenza annuale e temporanea fino al termine delle attività didattiche (31 agosto); sostituiscono il personale docente sui posti disponibili di seguito al 31 dicembre di ogni anno con nomine per incarichi di supplenza temporanei. I posti vacanti su una determinata classe di concorso che non abbia trovato copertura tra gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento è restituito alle Graduatorie di istituto con lo stesso contratto fino al 31 agosto, in quanto posto presente nell'organico dell'istituzione scolastica stessa.

Posti sostegno: conferiti con graduatorie incrociate

Stessa applicazione del Regolamento delle supplenze in materia di nomine trova il conferimento degli incarichi di supplenza su posti di sostegno: nel caso in cui il posto vacante presente nell'organico di diritto delle Scuola di istruzione secondaria di II grado non trovi copertura con un docente specializzato nello svolgimento delle attività sul sostegno e iscritto in GaE, questo rientra di competenza delle Graduatorie di istituto, con il conferimento dell'incarico tramite lo scorrimento delle graduatorie incrociate senza distinzione delle aree disciplinari, e di seguito del possesso o meno del titolo di specializzazione sul sostegno.



Si tenga in considerazione anche il fatto che in alcune province sono state pubblicate da pochi giorni le Graduatorie di istituto definitive, per cui le segreterie dovranno sospendere gli incarichi assegnati precedentemente con contratto fino ad avente diritto per conferire le supplenze all'avente diritto su posto comune o sostegno come stabilito nelle GI definitive e valide nel triennio 2014/2017: tutti i posti vacanti che non troveranno copertura nelle GaE e saranno restituiti alle GI saranno restituiti in attesa di assegnazione insieme alle supplenze annuali e temporanee per l'anno scolastico 2014/2015.