La prima traccia del parere di civile riguarda la locazione e viene richiesto ai candidati, aspiranti avvocati, assunte le vesti di difensore di Caio, di illustrare le questioni sottese al caso di specie, evidenziando in particolar modo quali iniziative è possibile intraprendere in difesa del proprio cliente Caio, al fine di ottenere nuovamente il godimento dell'immobile oggetto del caso in esame. La soluzione più appropriata è rinvenibile attraverso l'analisi dei seguenti riferimenti normativi e da una recente sentenza della Cassazione Civile n.
18486 del 1/09/2014
Art. 1571 c.c., che definisce la nozione locazione, in base al quale "la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo"
Art. 1590 c.c. in virtù del quale il conduttore deve restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
Possibile soluzione al parere:
Dunque, con la convalida di licenza per finita locazione e successivamente all'ordinanza di rilascio dell'immobile, Caio non ha adempiuto all'obbligo contenuto nell'ordinanza, non rilasciando di fatto il bene locato.
Tizio, pertanto, notifica a Caio un atto di precetto e in seguito preavviso di rilascio entro il giorno 20/07/2014, a mezzo dell'Ufficiale giudiziario. Tuttavia, prima della scadenza del termine fissato per il rilascio, Tizio cambia la serratura della porta di ingresso dell'abitazione.
Bisogna chiedersi se Caio può agire per il godimento dell'immobile, in quanto dalla successione degli accadimenti emerge che Tizio ha spogliato violentemente Caio dell'immobile locato ben due mesi prima della data prevista per il rilascio, modificando la serratura.
In tali casi, l'art. 1168 c.c. prevede, a tutela del possesso, l'azione di reintegrazione, la quale è proponibile dal possessore - anche nei confronti del proprietario dell'immobile - che sia stato spogliato violentemente o occultamente del possesso - potendo, entro un anno dallo spoglio subito, domandare contro chi ha agito violentemente, la reintegrazione del possesso.
La soluzione della traccia è rinvenibile anche in una recentissima sentenza della Cassazione, secondo la quale " il conduttore che mantenga la disponibilità dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria disciplinata dall'art. 1168, 2° co. del codice civile, come detentore qualificato, anche se inadempiente all'obbligo di restituzione agli effetti dell'art. 1591 c.c." (Cassazione Civile sez. II°, sentenza n. 18486 del 1 settembre 2014).