Tar non accoglie i ricorsi portati avanti da alcuni insegnanti campani per la partecipazione al Pas senza i requisiti previsti dal dm n. 58 del 25/07/2013. Di seguito all'istanza cautelare per la partecipazione con riserva e il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento, arriva la sentenza di merito negativa. Per partecipare al Pas in oggetto era neccesario essere un insegnante privo di abilitazione, aver maturato 3 anni di servizio dal 1999/2000 al 2012/2013 incluso (termini modificati successivamente alla pubblicazione del decreto ministeriale) e almeno un anno nella classe di concorso per la quale si intende frequentare il percorso abilitante speciale. Senza questi requisiti non era possibile accedere ai percorsi abilitanti speciali (Pas). Alcuni docenti avevano però fatto ricorso a Tar avviando un ricorso che permettesse loro di partecipare con riserva in attesa della sentenza di merito. Il Miur aveva già comunque chiarito che il l'abilitazione così ottenuta non avrebbe dato diritto all'inserimento a pieno titolo nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto e non avrebbe in nessun modo permesso di ottenereincarichi di supplenza dalla stessa.

Pas senza requisiti: Tar rifiuta ricorso

Di seguito all'avvio dei Pas, alcuni docenti che non rientravano nei requisiti di accesso al bando ai sensi del dm n. 58 del 25/07/2013 hanno ottenuto dal Tar o dal CdS delle istanze cautelari per la frequenza/inserimento con riserva, in attesa della risposta della sentenza di merito, che di consueto aveva una tempistica di alcuni mesi. Nel lasso di tempo dall'iscrizione con riserva e l'attesa per la sentenza di merito, sono stati organizzati diversi Pas e per le differenti classi di concorso, oltre alla modalità di Pas online, dove tutti gli aspiranti hanno conseguito, al termine del percorso abilitante speciale il titolo per insegnare. Al principio si era previsti dei tempi brevi, ma in questo caso, il rifiuto del ricorso da parte del Tar arriva nel momento in cui i ricorrenti alla partecipazione al Pas senza i requisiti stabiliti dal bando hanno già conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento (con riserva).



Il mancato accoglimento del ricorso al Tar comporta l'annullamento dell'abilitazione conseguita con riserva con pubblicazione del decreto di annullamento. Al momento i docenti che hanno conseguito il titolo tramite Pas con riserva e che non hanno vinto il ricorso possono presentare altro ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 giorni, o altro ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di annullamento dell'abilitazione. Il provvedimento riguarda alcuni aspiranti della Regione Campania e interessa il titolo di abilitazione su diverse classi di concorso. Si ricorda, comunque, per completezza, che il Ministero della Pubblica Istruzione aveva già dichiarato che l'abilitazione conseguita con il Pas con riserva (inattesa di sentenza Tar) non avrebbe potuto consentire agli aspiranti di essere inseriti nella II fascia delle Graduatorie di istituto, come di diritto agli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento o di ricevere incarichi di supplenza.