Conseguire l'abilitazione in Spagna è uno dei progetti maggiormente discussi e pensati da un docente italiano, che si trova nella situazione di non poter frequentare un percorso di formazione o di essere inserito nelle graduatorie utili per ottenere il ruolo. In realtà, se alcuni anni fa era possibile conseguire il titolo di abilitazione all'estero facendolo di seguito certificare e valutare dal Miur al rientro in Italia, ora il "Master de profesorado" non costituisce più (in tutti i casi) titolo riconoscibile al fine dell'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento. Attenzione dunque ai siti che propongono la possibilità di acquisire l'abilitazione e la certificazione necessaria all'insegnamento, ma valutate primariamenti i riferimenti normativi del Miur, il quale si occuperà successivamente di convalidare o meno il titolo conseguito in Spagna.

Abilitazione in Spagna: la valenza in Italia

L'abilitazione conseguita in Spagna non ha sempre valenza in Italia al fine del riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento, con la possibilità di fruirne per l'inserimento nelle Graduatorie di istituto per abilitati o nelle GaE, quando si tratti di formazioni professionali offerte nella modalità e-Learning da Università spagnole, che realizzano il "practicum", ovvero un tirocinio esterno previsto dal percorso formativo spagnolo, interamente presso le istituzioni scolastiche italiane statali o paritarie. In relazione algli ultimi aggiornamenti nel sito Miur http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente, spesso, gli esami finali che dovrebbero, in base alla normativa spagnola svolgersi presso le Università spagnole coinvolte, si svolgono in Italia.

Il Miur non ha infatti mai stipulato un accordo con il Ministero dell'Istruzione spagnolo, con Università straniere o altri Enti di formazione accreditati per la formazione degli insegnanti, pertanto l'abilitazione in Spagna (di tale tipologia) non costituisce titolo per l'insegnamento. In base alle disposizioni Miur, il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'UE per l'esercizio nello Stato membro di origine della professione corrispondente al titolo acquisito, è disciplinato dal d.l n. 206 del 9 novembre 2007, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, che stabilisce che lo Stato membro d'origine sia lo Stato membro in cui il docente (in questo caso) dell'UE ha acquisito le qualifiche per la professione che si appresta a svolgere.



Il riconoscimento della professione di insegnante prevede però la valutazione della formazione acquisita tramite l'analisi comparata dei percorsi di abilitazione all'insegnamento previsti nei due Stati membri dell'Unione Europea interessati al confronto dei titoli necessari nel comparto della Scuola per tale professione (quella appunto dell'insegnante). Il Miur, in riferimento al Master de Profesorado, ha chiarito che il titolo di abilitazione in Spagna differente da quelli riconosciuti in base alla Nota prot. 7277 del 25 novembre 2014 ha valenza esclusivamente per l'esercizio della professione nello stato erogatore del percorso di formazione (in Spagna) ma non in Italia. La mancanza di una convenzione del Miur italiano con il ministero spagnolo, rende dunque non valida l'abilitazione in spagna ai fini dello svolgimento della professione di insegnante in Italia.