Scuola, scrutini di fine prime quadrimestre, è tempo di valutazione: il prossimo 2 febbraio sarà il termine ultimo del primo quadrimestre e i docenti dovranno procedere alle valutazioni degli alunni con il classico voto in pagella. Nella normale scelta delle scuole, la stragrande maggioranza preferisce il ricorso a due quadrimestri, ma la legge prevede anche la possibilità di ricorrere ai trimestri: tuttavia sono tre i criteri da seguire nell'assegnazione dei voti in pagella agli alunni. Analizziamoli nello specifico.
Scrutini di fine quadrimestre: i tre criteri e come si effettuano le operazioni
Democrazia, utilizzo della scala voti fino a 10 e collegio perfetto: l'assenza o il mancato rispetto anche di uno solo dei tre criteri comporta l'illegittimità degli atti che, se accertata dai giudici amministrativi, significa rifare di nuovo le operazioni.
Per questo motivo, le operazioni di scrutinio e dell'assolvimento degli oneri di documentazioni comportano tempi prolungati e i docenti devono trattenersi fino a sera per terminare. Ricordiamo che per questa attività, i docenti non percepiscono lo straordinario come, invece, succede per i collaboratori scolastici: questa è la ragione principale perché si preferisce ricorrere ai quadrimestri, piuttosto che ai trimestri.
La norma cui far riferimento per le operazioni di valutazione è il testo unico del 1925: tale dispositivo prevede, infatti, che la proposta di voto debba essere fatta dal docente titolare della disciplina, ma il voto vero e proprio dovrà essere deliberato collegialmente. Dunque il collegio, di fronte alla proposta di voto del singolo docente, ha due possibilità: approvare tacitamente e all'unanimità oppure, nel caso in cui dovessero emergere situazioni di contrasto, ricorrere alla votazione a maggioranza: con l'adozione di quest'ultima, nel caso in cui permanga la parità, prevale il voto del presidente.
Per quanto riguarda la scala di voto da 1 a 10, è importante ricordare che il 10 non rappresenta la perfezione, ma il raggiungimento pieno dell'obiettivo per ciò che riguarda i contenuti e le abilità individuali. A tal proposito, la sentenza del Tar Lombardia del 6 giugno 2010 n. 998/2010, stabilisce che l'alunno dovrà essere sempre valutato con il voto 10 quando raggiunge il massimo livello di performance.
In merito, infine, al collegio perfetto, è utile ricordare la sentenza del Tar n. 31634/2010 secondo la quale agli scrutini devono partecipare tutti i docenti, essendo richiesto il quorum integrale. Nel caso in cui un docente dovesse mancare per motivi giustificati, il preside dovrà sostituirlo con un altro docente della medesima materia.