All'alba della riforma della Pubblica amministrazione promessa dal Governo Renzi e dal ministro Madia, ecco un vademecum completo per poter fruire dei congedi biennali e dei permessi giornalieri utili ad assistere i portatori di handicap grave: è il prezioso documento per orientarsi nel mare magnum di norme trasmesso ai capi d'istituto dal dirigente territoriale dell'ufficio regionale per la Puglia, Mario Trifiletti, recante, tra l'altro, il parere del dipartimento della funzione pubblica sui congedi, disciplinati dall'articolo 42 comma 5, del Dl 151 del 2001 e sui permessi di cui alla legge 104 del 1992.

In primo luogo, l'ufficio scolastico ha stabilito che per poter utilizzare il congedo biennale per l'assistenza dei portatori di handicap grave (anche in modalità frazionata), è necessario che il disabile conviva con l'assistente. Tale convivenza deve manifestarsi sia nella coabitazione, che nel fatto che i soggetti che coabitano abbiano dimora abituale nello stesso comune.

E' permessa anche la coabitazione nello stesso stabile, anche se non nello stesso interno. Tale requisito può sussistere anche quando l'assistente ed il portatore di handicap grave dimorino temporaneamente, situazione risultante da dichiarazione sostitutiva: l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può, in questo caso, essere richiesta dai cittadini che dimorino da non meno di quattro mesi nel comune e che non possano richiedere la residenza per qualunque motivo.

Scuola, chi può chiedere il congedo per assistere un portatore di handicap grave?

Ecco chi può richiedere il congedo straordinario per assistere un portatore di handicap grave: innanzitutto il coniuge o il padre o la madre, anche adottivi, nel caso di mancanza del coniuge per decesso o patologie invalidanti.

Nel caso di mancanza di queste figure (decesso o patologie invalidanti), possono chiedere il congedo i figli, i fratelli o le sorelle conviventi.

Ricordiamo che il congedo straordinario e i permessi giornalieri previsti dall'articolo 33 della legge 104 non possono essere accordati a più di un lavoratore per l'assistenza di un portatore di handicap grave. Pertanto, di entrambi sarà beneficiario un solo richiedente. Non vi è, inoltre, preclusione al cumulo tra congedo e permessi: nello stesso mese potranno essere richiesti entrambi.

Infine, è necessario che le date di fruizione dei permessi previsti dalla legge 104 debbano essere concordate con il preside preventivamente, ma si potrà usufruire di permessi con un minimo di preavviso per le situazioni di urgenza e di necessità.