Il ministero del Lavoro sta cercando di attuare una serie di correttivi riguardanti l’apprendistato di primo livello e di terzo livello, rispettivamente per il conseguimento della qualifica o del diploma e per l’alta formazione e ricerca. Le novità più rilevanti consistono nell'annullamento delle quote di stabilizzazione obbligatoria (20%) ai fini dell'assunzione di apprendisti da parte delle aziende con oltre 50 dipendenti e azzeramento, per i primi tre anni, della contribuzione per le aziende con oltre 9 addetti. Ma c'è di più. L'intento principale è volto ad effettuare una linea continua di disciplina applicabile anche al contratto di apprendistato; il riferimento è alle note tutele crescenti.
Apprendistato e tutele crescenti
Arturo Maresca (professore di diritto del lavoro presso la Sapienza), ha dichiarato: «E' possibile procedere al licenziamento di un apprendista in costanza di periodo di tirocinio solo se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo, a fortiori, in ipotesi di recesso illegittimo, saranno estendibili le tutele previste per i dipendenti non apprendisti; inoltre, ha affermato che resta inalterato il recesso, con solo preavviso, al termine del periodo formativo, trattandosi di norma speciale da sempre applicata all’apprendistato».
Nuova disciplina Apprendistato: più sgravi e meno vincoli
Il Governo vuole superare il deficit caratterizzante il settore apprendistato con l'utilizzo in veste quasi suppletiva dei decreti attuativi del Jobs act. Più dettagliatamente si vuole ancorare l’apprendistato di primo e di terzo livello alla stipula di un «protocollo formativo» tra impresa e le sedi scolastiche.
L'obiettivo è insito e spiegabile tramite una normale linea guida di semplificazione; semplificazione, che secondo alcuni dovrebbe riguardare soprattutto i datori di lavoro, con relativi oneri e agevolazioni di controlli e di retribuzione. In virtù del protocollo formativo, le imprese, dovrebbero essere favorite (o aiutate) con un esonero della retribuzione per le previste ore di formazione dell'apprendista (attualmente per quanto concerne l’apprendistato di terzo livello la retribuzione delle ore formative è piena).