Il contratto di lavoro a tutele crescenti, nuova tipologia di rapporto a tempo indeterminato, è ufficialmente entrato in vigore a partire dalla data del 7 marzo del 2015. A metterlo in evidenza è stata la Cgia di Mestre che ha fornito tra l'altro alcune utili spiegazioni non solo sulla decorrenza del nuovo contratto, che coesisterà con gli altri contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati in precedenza, ma anche sul significato dello stesso e sul campo di applicazione. In merito l'Associazione degli artigiani mestrina sottolinea come, a seguito del Jobs Act e dell'entrata in vigore dei decreti attuativi, di fatto venga superato l'articolo dello Statuto dei Lavoratori numero 18, e come il nuovo contratto a tutele crescenti sia così definito in ragione di quella che è la nuova disciplina che ora va a regolare i licenziamenti.
Per il lavoratore che viene assunto con il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, nello specifico, ora i termini di eventuale impugnazione del provvedimento di licenziamento sono certi, così come certo e crescente è l'indennizzo economico che percepirà il lavoratore con un importo che si incrementa all'aumentare degli anni di servizio maturati, ovverosia al crescere dell'anzianità. Rispetto al vecchio contratto di lavoro a tempo indeterminato, quello a tutele crescenti non prevede più il reintegro sul posto di lavoro in caso di licenziamenti economici da parte dell'azienda.
Ed in generale, per un lavoratore licenziato con un contratto a tutele crescenti sarà decisamente più difficile ottenere il reintegro visto che questo sarà possibile solo e limitatamente ai casi discriminatori, ai licenziamenti nulli ed a specifici casi di licenziamento che, seppur per motivi disciplinari, risultano essere ingiustificati.
Per quel che riguarda inoltre il campo di applicazione, tutte le imprese possono assumere lavoratori con un contratto a tutele crescenti in quanto non vale più la vecchia distinzione tra aziende con meno o più di quindici dipendenti.