Le Gae, le Graduatorie ad esaurimento che accolgono al loro interno elenchi di docenti precari in attesa di assunzione nella scuola, tornano a riempirsi: sono stati ammessi al loro interno, infatti, gli abilitati con diploma magistrale conseguito prima del 2002.
E' stato il Consiglio di Stato a stabilirlo, con giudizio definitivo riportato nella sentenza del 16 aprile scorso, la numero 1973 del 2015. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da un numero di ricorrenti contro l'esclusione dalle Gae annullando il decreto ministeriale numero 235 del 2014 con il quale il Ministero di Viale Trastevere aveva provveduto ad aggiornare le graduatorie ad esaurimento per il triennio dal 2014 al 2017.
In base alla sentenza del Consiglio di Stato, il diploma magistrale ottenuto fino all'anno scolastico 2001-02 vale ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento. E', quindi, illegittima l'esclusione dei titolari del diploma magistrale dagli elenchi delle Gae.
Miur contro l'ammissione nelle Gae degli abilitati diplomati magistrali ante 2002: effetti e ricorsi
In un primo momento il Miur non aveva ritenuto di doversi adeguare al parere già espresso dal Consiglio di Stato circa il valore abilitante del diploma di magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02. E, dunque, non aveva aggiornato le graduatorie ad esaurimento includendovi anche i possessori di tale diploma, mantenendo la preclusione.
Di qui, il ricorso dei diplomati che, in primo grado avevano incassato il giudizio sfavorevole, salvo poi veder riconosciuto la propria richiesta in appello e l'inserimento nella Gae.
Per quanto riguarda il possibile contenzioso resta da definire a quale giudice ricorrere: se il caso rientra nella competenza amministrativa, i termini risultano ampiamente scaduti.
E' anche vero, però, che la sentenza definitiva è stata depositata solo il 16 aprile 2015, ragione per cui una possibile azione rientrerebbe nel termine dei 60 giorni.
Ma se il decreto risulta illegittimo e i ricorrenti hanno diritto ad essere inclusi nelle Gae, il giudice potrebbe essere quello ordinario, anziché quello amministrativo, e la prescrizione risulterebbe più lunga: 5 anni.
Ma anche in questo caso i termini risulterebbero scaduti perché gli esclusi avrebbero dovuto produrre domanda di inserimento e solo dopo il rigetto di quest'ultima avrebbero potuto iniziare l'azione. Rimane da valutare il presupposto che il Miur riapra i termini per le domande, evitando il ricorso ai giudici. Ma questa strada non sarebbe vista di buon grado dal ministero.