L'art. 24 della Legge n. 214/2011 ha sostituito la pensione di anzianità con la pensione anticipata. Per coloro che perfezionano i requisiti dal 2012 in poi cessa la possibilità di andare in pensione con le quote. La pensione anticipata si ottiene, nel 2012, solo con 41 anni e 1 mese per le donne e con 42 anni ed un mese per gli uomini.

Prospetto della Pensione Anticipata anno per anno fino al 2019:

Anno

Età

Uomini

Donne

2012

62

42 anni ed 1 mese

41 anni ed 1 mese

2013

62

42 anni e 5 mesi

41 anni e 5 mesi

2014

e

2015

62

42 anni e 6 mesi

41 anni e 6 mesi

2016

2017

2018

62

42 anni e 10 mesi

41 anni e 10 mesi

2019

62 + ulteriore aumento per aspettativa vita dal 2019

42 anni e 10 mesi + ulteriore aumento per aspettativa vita dal 2019

41 e 10 mesi + ulteriore aumento per aspettativa vita dal 2019

I requisiti sono successivamente inaspriti dall'adeguamento della prospettiva di vita dal 2013 in poi: ai sensi dell'art.

24, comma 13 della Legge n. 214/2011 l'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita scatta dal 2013 (3 mesi), di nuovo dal 2016 (4 mesi) e dal 2019. Successivamente avverrà ogni biennio.

Penalizzazioni

Coloro che, perfezionando requisiti dal 2012 in poi, decideranno di andare in pensione con un'età inferiore a 62 anni avranno una penalizzazione, da applicarsi sulla quota retributiva, pari all'1% per ogni anno di anticipo fino ad un massimo di due anni. Tale penalizzazione sale al 2% per ogni anno di anticipo superiore a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale sarà proporzionale al numero dei mesi.

L'art. 6 comma 2 quater della legge n.

14/2012 ha stabilito che la penalizzazione non trova applicazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatori per maternità, i periodi riscattati per omissione contributiva, l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

La legge n. 125/2013 ha ampliato l'elenco della contribuzione utile al perfezionamento del minimo contributivo valida ad evitare la penalizzazione, inserendo i periodi per donazione di sangue ed emocomponenti ed i periodi di congedo parentale di maternità e paternità di cui al d.lgs. n. 151/2011.

Resta inteso che, anche chi ha avuto accesso alla pensione anticipata in questi anni e ha subito il blocco della perequazione della pensione, ad agosto riceverà gli arretrati grazie alla decisione della Corte Costituzionale n. 70/2015. Per ricevere altri aggiornamenti, seguite l'autore dell'articolo cliccando sul tasto segui in alto, accanto al nome oppure su Facebook la pagina Portale dei diritti.