La Corte Costituzionale, con la sentenza n.70 depositata il 30 aprile 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 24 - comma 25 - del D. L. 06.12.2011 n. 201 (il c.d. decreto "Salva Italia"), norma inserita da Elsa Fornero, all'epoca a capo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La parte della norma dichiarata illegittima, per contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, è la seguente: "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art.

34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento".

La sentenza della Corte Costituzionale è stata resa a seguito di una serie di ordinanze di rimessione, rispettivamente, del Tribunale di Palermo (davanti al quale era stata proposta azione giudiziale da parte di una donna che aveva subìto il blocco della perequazione della pensione a seguito della norma sopra citata e chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento dei ratei di pensione non percepiti) e della Corte dei Conti.

La Corte Costituzionale boccia la norma Fornero nel decreto 'Salva Italia': i particolari della sentenza

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

Ad avviso dei Giudici delle Leggi, infatti, la norma oggetto delle ordinanze di rimessione viola i principi costituzionali di cui agli artt. 3, secondo comma (uguaglianza dei cittadini davanti alla legge), 36 (proporzionalità della retribuzione) e 38, secondo comma (adeguatezza della retribuzione), della Costituzione. L'istituto della perequazione - ovvero dell'adeguamento della retribuzione al costo della vita - della pensione ha la finalità di assicurare al soggetto che la percepisce la proporzionalità e l'adeguatezza della somma erogata.

I requisiti sopra citati devono sussistere non soltanto nel momento in cui il lavoratore va in pensione, ma anche successivamente - visto il mutamento del costo della vita -.

Il riconoscimento della perequazione della pensione soltanto ad alcuni causa un pregiudizio, in particolare nel caso delle Pensioni più modeste. Il legislatore, al contrario, deve sempre cercare di individuare gli strumenti utili ad assicurare l'adeguatezza del trattamento pensionistico per tutti coloro che vi sono soggetti (come è avvenuto con l'istituto della previdenza complementare).

Ancora, la c.d. norma Fornero ha creato una disparità di trattamento tra coloro che sono soggetti al trattamento pensionistico, indicando come unico motivo la "contingente situazione finanziaria".

In particolare, nella sentenza si legge che il diritto ad una prestazione previdenziale adeguata "….costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza… e l'adeguatezza". Per questi motivi, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 24 - comma 25 - del D. L. 201/2011. Per le news su normativa, giurisprudenza e cronaca giudiziaria in materia di lavoro, cliccare sul tasto "Segui" accanto al nome.