Con decorrenza 1° maggio 2015 è entrata in vigore la nuova indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) erogabile dall'INPS ai lavoratori che perdono il lavoro dopo almeno 3 mesi di attività lavorativa.

Sono esclusi dal beneficio i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato che sono regolamentati con legge a parte.

Possono invece beneficiare della Naspi i lavoratori che hanno dato le dimissioni per giusta causa, intendendosi con questa definizione tutte le cessazioni del rapporto di lavoro dovute a:

  • Mancato pagamento dello stipendio;
  • Molestie sessuali;
  • Modificazioni peggiorative dei compiti del lavoratore;
  • Mobbing;
  • Modifiche delle condizioni di lavoro per cessione dell'impresa;
  • Spostamento di sede senza che ricorrano le ragioni previste dall'art. 2103 codice civile;
  • Ingiurie del superiore.

Per poter beneficiare della Naspi si devono possedere i seguenti requisiti:

  • Essere iscritti come disoccupati,
  • Aver almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti,
  • Nei 12 mesi prima della perdita del lavoro avere 30 giornate di lavoro effettivo.

Tale indennità sostituisce l'Aspi e la Mini Aspi, nel conteggio del periodo non possono essere inclusi i periodi contributivi già conteggiati per altre indennità di disoccupazione e nel periodo in cui si riceve il pagamento della Naspi si beneficia di contributi figurativi entro i 1.820 Euro.

La fruizione dell'assegno decade in caso di una nuova assunzione per oltre 6 mesi con un reddito annuale di oltre 8.145 euro e può anche essere riattivata nel caso il contratto sia inferiore a 6 mesi. Nel caso di rapporto di lavoro superiore a 6 mesi con reddito inferiore a 8.145 euro, la Naspi, seppur ridotta, si mantiene.

Mantiene l'assegno il lavoratore che ha due o più rapporti di lavoro part-time e perda uno di questi, ma in anche in tal caso il suo reddito deve essere inferiore a 8.145 euro. A pena di decadenza del diritto alla Naspi, va comunicato all'Inps il reddito annuo che si prevede di percepire nei mesi successivi, entro un mese dall'inizio del nuovo lavoro.

La domanda va prodotta entro 68 giorni dalla fine del contratto di lavoro, ma è bene presentarla subito, l'indennità infatti viene pagata dall'8° giorno dalla scadenza del contratto se prodotta entro tale termine o altrimenti dal giorno seguente a quello della presentazione della stessa.

Per i lavoratori della scuola che hanno i requisiti della nuova disoccupazione (che ha spazzato via va detto la possibilità di sostegno tra un lavoro e l'altro, riconosciuto a coloro che non hanno un posto fisso) è tempo di rivolgersi ai patronati o procedere agli adempimenti in caso scada il contratto il 30 giugno o nel caso si sia già rimasti disoccupati meglio affrettarsi a fare domanda.