Il 22 maggio 2015, il Consiglio nazionale forense ha rilasciato, al Ministero della Giustizia, un proprio parere in merito ad una proposta di revisione dello schema di regolamento del Ministero recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art.41, comma 13, della legge 247/12. Il parere è stato inviato, al Ministero della Giustizia, in data 28 maggio 2015. L'attenzione del CNF si è concentrata, soprattutto, sulle modalità alternative di tirocinio e sulla sua durata minima: il tirocinante dovrà, comunque, effettuare un periodo in uno studio legale che non potrà mai essere inferiore ai 6 mesi.

Viene inoltre sottolineata la necessità di predisporre un quadro chiaro di riferimento relativo alle convenzioni con le Università: l'anticipazione della pratica legale nei sei mesi finali dell'ultimo anno di corso di laurea risulta infatti poco chiara, non essendo adeguatamente regolamentata.Stessa chiarezza è richiesta sia in merito ai casi di tirocinio semestrale svolto presso un paese UE che alla possibilità di sostituire un anno di pratica con la frequenza della Scuola di Specializzazione per le professioni legali.

Il CNF ritiene che si debba indicare un criterio univoco a cui uniformare le richieste dei vari Consigli dell'Ordine degli avvocati, riguardo la documentazione da produrre per ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica professionale.



Viene, inoltre, chiesto al Ministero di disciplinare le conseguenze della già prevista valutazione negativa del compiuto svolgimento del tirocinio e d'introdurre l'obbligo per il praticante avvocato che svolga il proprio tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, di darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine di riferimento, indicando i propri orari di lavoro e le modalità di svolgimento.

Sarà così possibile, per gli Ordini, verificare l'assenza di ragioni di conflitto d'interesse.

Gli aspiranti avvocati, secondo il parere in oggetto, dovranno sostenere un tirocinio continuativo (minimo 20 ore settimanali di presenza) per un periodo di 18 mesi se il dominus (presso cui si svolge l'attività) è un professionista iscritto all'albo da almeno 5 anni; saranno sufficienti 12 mesi se il tirocinio sarà svolto presso l'Avvocatura dello Stato, sotto la supervisione di un Magistrato o presso l'Ufficio legale di un Ente Pubblico. Si resta in attesa degli effettivi cambiamenti che saranno adottati dal Ministero della Giustizia.