Le modalità di accesso alla professione forense potrebbero essere modificate: il Consiglio Nazionale Forense (CNF) con il parere del 22 maggio 2015 ha proposto una nuova modifica del regolamento ed in particolare delle modalità di svolgimento della praticantato. La proposta è stata altresì inoltrata al Ministero della Giustizia il 28 maggio 2015. Proprio durante queste settimane di tensione per gli aspiranti avvocati, che fremono, dopo ben oltre 5 mesi di attesa, nell'attesa di vedere pubblicate sui portali telematici delle varie Corti d'Appello le graduatorie contenenti i nomi di chi ha superato le tre prove scritte sostenute a dicembre 2014, il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato pochi giorni fa sul proprio sito internet un dettagliato parere in cui viene esplicitata dettagliatamente la proposta di della "disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art.

41, comma 13 della L. n. 247/2012".

Richiesta del CNF - Si focalizza su diversi aspetti dello svolgimento del tirocinio e le proposte di modifica sono per lo piu' volte a disciplinare più dettagliatamente le singole ipotesi nelle quali il tirocinio può essere svolto. Questi i punti salienti:

  • qualora il tirocinio sia svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato, il tirocinante deve darne informazione al Consiglio dell'Ordine per le verifiche del caso;
  • il tirocinio deve essere svolto con assiduità...e tale requisito è rispettato se il tirocinante è presente nello studio per almeno 20 ore settimanali:

a) per un periodo massimo di 18 mesi sotto la supervisione di un professionista iscritto all'albo da almeno 5 anni;

b) per un periodo di 12 mesi se svolto presso l'Avvocatura dello Stato;

c) per un periodo di 12 mesi se svolto sotto la supervisione di un Magistrato;

d) per un periodo di 12 mesi se svolto presso l'Ufficio legale dell'Ente Pubblico;

  • anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari previa stipulazione di apposite convenzioni;
  • il tirocinio può essere interrotto per piu' di 6 mesi solo per accertati e gravi motivi di salute, in caso di maternità o paternità e nel caso di comprovata assistenza continuativa ad un prossimo congiunto affetto da grave malattia;
  • riordinare la normativa del D.L. n. 69/2013, sul tirocinio presso gli Uffici Giudiziari;
  • prevedere specifici e maggiori dettagli in caso di tirocinio semestrale presso un Paese dell'unione Europea.