Visto il continuo aumentare di vertenze che si compongono in via extragiudiziale con una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, i dipendenti potrebbero correre il rischio di perdere il diritto a ricevere la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), nel caso non venissero prese alcune precauzioni.

Il criterio base per ottenere l'erogazione della NASpI

La normativa che regola la possibilità di ottenere la NASpI, e a cui l'Inps si attiene strettamente, stabilisce che il dipendente interessato deve aver perso involontariamente, il posto di lavoro; esistono poi altre clausole consultabili sul sito dell'INPS, ma in questo momento m'interessa solo evidenziare i risvolti di questo criterio base.

Non ci sono dubbi quando la perdita del posto di lavoro è stata determinata dalla scadenza di un contratto a termine o dalla cessazione di attività dell'azienda. Il problema sorge quando la perdita del posto di lavoro è conseguenza di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; in questo caso Il lavoratore deve essere in grado di dimostrare che la risoluzione consensuale è stata preceduta da uno dei seguenti eventi:

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
  • Licenziamento disciplinare.
  • Trasferimento in località distante dalla sua residenza più di 50 Km o più di 80 minuti con i mezzi pubblici.
  • Dimissioni per giusta causa.

La risoluzione consensuale del rapporto del rapporto di lavoro deve quindi risultare chiaramente come una accordo intervenuto tra le parti per evitare una vertenza davanti alla magistratura del lavoro; da qui ne discende che semplici dimissioni incentivate o semplici risoluzioni consensuali incentivate, faranno perdere il diritto ad ottenere la NASpI.

Non è l'incentivo che impedisce l'erogazione della NASPI, bensì il fatto che la perdita del posto di lavoro risulterebbe volontaria. Esiste un secondo aspetto a cui il lavoratore deve porre la massima attenzione; una volta firmato l'accordo di risoluzione consensuale con la propria azienda, tale accordo deve essere ratificato in apposite sedi stabilite dalla legge.

L'elenco è molto lungo ma a titolo esemplificativo ricordo le più importanti:commissioni di conciliazione istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro, sedi di conciliazioni sindacale, sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e i collegi di conciliazione e arbitrato irrituale.

Anche la procedura della firma deve seguire uno specifico rituale: devono essere presenti fisicamente sia il lavoratore che il datore di lavoro con i loro rispettivi rappresentanti sindacali e la firma va apposta, dopo il controllo del testo e degli accordi in esso contenuto, sul momento da entrambe le parti. Non vanno accettate conciliazioni in cui l'azienda non sia presente e non firmi subito l'accordo.

Particolare attenzione va, infine, data alle dimissioni per giusta causa, poiché la circolare INPS n.94 del 15 Maggio 2015 elenca precisamente quali sono i casi riconosciuti ai fine dell'eventuale erogazione della NASpI.