Gli ispettori del lavoro ministeriali, nel primo semestre del 2015, hanno riscontrato irregolarità amministrative nel 59% dei casi sui quasi 76000 controlli effettuati e le aziende irregolari accertate sono state più di 40 mila. Il governo, nel tentativo di ottenere risultati più significativi nella lotta al lavoro nero, ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio nella Legge di stabilità 2015. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n.26 del 12 ottobre 2015, ha dato le istruzioni ai propri ispettori per aggiornarli sulle modifiche apportate all'art.22 del D.Lgs.n.151/2015 (così detto Decreto semplificazioni) , in tema di illeciti amministrativi e in particolare di illeciti in materia di lavoro nero.
Il nuovo regime sanzionatorio
S'intende, con la locuzione "lavoro nero o lavoro irregolare" un rapporto di lavoro nel quale un imprenditore impiega dei lavoratori subordinati in assenza di un contratto di lavoro regolarmente registrato e, per questo giuridicamente nullo, senza assicurare alcuna copertura previdenziale e senza pagare le imposte previste dalla legge. Le novità introdotte con il decreto semplificazioni sono rilevanti; prima di tutto viene eliminato il così detto "trattamento sanzionatorio più favorevole" applicato quando il lavoratore sotto indagine risultava regolarmente occupato per un periodo successivo a quello durante il quale aveva lavorato in nero. E' stato, per contro, introdotto un regime sanzionatorio graduato per fasce con importi aumentati del 20%, nel caso il lavoratore risultasse non in possesso di un regolare permesso di soggiorno.
Il nuovo regime sanzionatorio, definito “maxisanzione” contro il lavoro nero, identifica tre differenti fasce in ordine di gravità:
- da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo;
- da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo;
- da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo.
Il datore di lavoro potrà evitare di essere condannato a pagare la maxisanzione solo nel caso avesse provveduto spontaneamente a regolarizzare la posizione dei suoi dipendenti in nero prima di un'eventuale visita ispettiva; in alternativa potrebbe pagare la sanzione minima, prevista per la fascia di gravità, se entro 120 giorni dalla diffida, assumesse il lavoratore in nero con un contratto a tempo indeterminato sia tempo pieno sia a tempo parziale sino al 50%. Il nuovo regime sanzionatorio è in vigore dal 23 Settembre 2015.