Le operazioni di immissioni in ruolo dei docenti precari nella Scuola previste dalla Legge 107 del 2015 relative alle fasi B e C inizieranno tra qualche giorno. In particolare, gli esiti delle assunzioni della fase B sono previste per i giorni 1 e 2 settembre, mentre quelle della fase C (relative al personale di potenziamento) si effettueranno tra la seconda metà di novembre e la prima decade di dicembre.

Tuttavia, proprio la concomitanza delle operazioni della fase B con la nomina delle supplenze nella scuola sta creando parecchi problemi, alla luce del fatto che i docenti che dovrebbero lasciare la propria provincia per accettare la chiamata in fase B e prendere servizio sperano nella proposta di supplenza, annuale o fino al termine delle lezioni, per rimanere nella propria provincia e rimandare l’eventuale mobilità all’anno scolastico 2016-2017, caso che abbiamo già ampiamente descritto pubblicando i chiarimenti del Miur.

Scuola, se il docente precario riceve una supplenza su spezzone o da Graduatorie di istituto, può rimandare la presa in servizio fase B o C?

Altre dritte del Ministero dell’Istruzione riguardano situazioni specifiche delle proposte di supplenza che andiamo ad analizzare.

Una delle circostanze che potrebbe verificarsi con più frequenza è quella che prevede l’accettazione fino al 30 giugno 2016 su spezzone di un candidato o di una supplenza assegnata dalle Graduatorie di istituto sempre fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2015/2016. Può, in entrambi i casi, il candidato ritardare la presa di servizio nel caso in cui dovesse essere nominato in ruolo in fase B o in fase C?

La risposta è affermativa per entrambe le situazioni.

Il candidato, infatti, dovrà far riferimento a quanto riportato dal comma 99 della legge 107/2015 che non fa riferimento al numero di ore di supplenza (per il primo caso) e nemmeno alla graduatoria di provenienza e dalla quale si ottiene la supplenza (nel secondo caso).

La stessa cosa non si verifica per chi ottiene una supplenza breve conseguita grazie alla permanenza nelle Graduatorie di istituto: il candidato non potrà posticipare la presa in servizio su chiamata in fase B o C perché questa tipologia di supplenza non è contemplata dal comma 99 della L. 107/2015.