Chi si trova in stato di disoccupazione dopo aver svolto un lavoro subordinato, può richiedere all'Inps il sussidio Naspi, entrato in vigore il primo maggio 2015. Partito a fatica a causa del nuovo sistema di calcolo, Naspi ha comunque una durata superiore rispetto ad Aspi, in quanto si può percepire l'assegno fino a 24 mesi. Quali sono i requisiti per richiedere l'indennità?

E come si fa a calcolare il corretto periodo di contribuzione?

Requisiti per richiedere Naspi all'Inps

Dopo aver spiegato il metodo di calcolo, oggi vediamo quali sono o requisiti per poter richiedere Naspi, il nuovo sussidio di disoccupazione Inps 2015. È l'Ente stesso a elencarli, spiegando che bisogna:

  • aver perso il lavoro involontariamente o con dimissioni per giusta causa;

  • possedere lo stato di disoccupazione;

  • avere 13 settimane di contributi versati nei quattro anni che precedono lo stato di disoccupazione;

  • aver lavorato per 30 giornate negli ultimi 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione;

La Naspi non può essere richiesta dai lavoratori domestici e familiari, dagli operai agricoli e dagli apprendisti.

Come si calcola il periodo di contribuzione

Fra i requisiti di Naspi vi sono le 13 settimane di contributi versati all'Inps. Come si calcolano? Sono considerati valide tutte le settimane di contributi degli ultimi quattro anni (precedenti lo stato di disoccupazione), purché la retribuzione non sia inferiore ai minimali settimanali. Per contributo utile di intende anche quello dovuto, ma non versato. Fra i contributi utili troviamo:

  • quello previdenziale (incluse quote DS e ASPI) versato;

  • quello figurativo accreditato per maternità obbligatoria;

  • quello di lavoro all’estero in paesi della comunità Europea o convenzionati;

  • quello di astensione dal lavoro a causa di malattia dei figli (fino agli 8 anni di età per un massimo di 5 giorni in un anno).

Non si considerano validi i seguenti periodi:

  • lavoro all’estero in Paesi non convenzionati;
  • malattia e infortunio senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
  • CIGS e CIG;
  • aspettativa richiesta per carica pubblica o sindacale;
  • assenza per permesso e congedo fruiti da chi ha coniuge convivente, genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi con handicap gravi.

I periodi in cui si è inoccupati o disoccupati non sono utili al calcolo contributivo, ma non interrompono il calcolo del quadriennio.