Il nuovo sussidio disoccupazione rilasciato dall'Inps si chiama Naspi, ed è entrato in vigore il maggio scorso. Come altre disposizioni del nuovo Governo, sta faticando a partire, complice il nuovo sistema di calcolo che risulta essere differente da quello precedente. E oggi vogliamo parlare proprio di come si calcola la Naspi e dei casi in cui può essere sospesa, ridotta o si può perdere l'indennità.

Calcolo Naspi, nuovo sussidio di disoccupazione Inps

Per calcolare l'assegno del sussidio di disoccupazione Naspi dell'Inps, si usa come base la retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni.

Per ottenere l'importo mensile, questa si divide per il numero di settimane di contribuzione e poi si moltiplica per il coefficiente fisso 4,33. L'indennità mensile ammonta al 75% di questo importo, se non supera i 1.195 euro; per tutta la parte eccedente viene calcolato solo il 25%. La soglia massima del sussidio è fissata in 1.300 euro.

Inps, perdita, sospensione e riduzione di Naspi

La normativa stabilisce che in alcuni casi può verificarsi la perdita la riduzione o la sospensione di Naspi, il sussidio di disoccupazione. La perdita si verifica nei seguenti casi:

  • inizio di un nuovo lavoro autonomo o d’impresa non comunicato all’Inps;

  • entrata in pensione o raggiungimento dei requisiti;

  • nuovo contratto di lavoro subordinato non inferiore a 6 mesi, con reddito superiore a 8.145 €;

  • redditi da lavoro occasionale superiori a 3mila € annui;

  • redditi da lavoro autonomo per importi superiori a 4.800 € annui;

  • rifiuto di partecipazione ad iniziative di politica attiva del lavoro o aver partecipato in modo irregolare;

  • rifiuto di un'offerta di lavoro (con retribuzione che supera l'importo lordo Naspi del 20%);

  • percezione dell'assegno d’invalidità ordinario (cat. IO).

La sospensione avviene quando si forma un contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi e che permette un reddito annuo che eccede l'importo di 8.145 €.

In questi casi l'Inps procede all'interruzione dell'assegno Naspi, che riprenderà al termine dell'attività lavorativa.

La riduzione del sussidio di disoccupazione avviene nei seguenti casi:

  • nuovo contratto subordinato della durata superiore a sei mesi, ma con reddito annuo che non supera gli 8.145 €;

  • nuovo reddito che deriva da lavoro d’impresa o autonomo, che non supera i 4.800 € l'anno.

In entrambi i casi, la riduzione sarà dell’80% del reddito ottenuto dal nuovo lavoro.