In questi ultimi giorni, e non solo, sono state diffuse notizie su una sorta di svolta epocale che avrebbe in poco tempo portato ad un vero stravolgimento delle GaE perché i ricorsi per l'inserimento, portati avanti dai docenti abilitati PAS e TFA, sarebbero stati accolti favorevolmente dal Consiglio di Stato. Si tratta, ovviamente, di una sorta di 'speranza' generalizzata che si è concretizzata in una notizia purtroppo non vera: per comprendere a fondo quale sia stato l'orientamento reale del CdS, bisogna avere un minimo di conoscenza giuridica e guardare la situazione con distacco.
Il punto fondamentale resta il seguente: le ordinanze del CdS che riguardano gli insegnanti TFA e PAS sono assolutamente differenti da quella che ha accolto l'istanza di inserimento in GaE per i diplomati magistrali ante 2001-2002 (per verificare, basta andare sul sito del CdS e consultare l'ordinanza 4334-2015). In più, anche quest'ultima è appunto un'ordinanza e non una sentenza: occorre, comunque, il giudizio di merito da parte del TAR.
Ordinanze CdS per l'inserimento in GaE di TFA e PAS: approfondimenti
Per analizzare in maniera approfondita la questione delle ordinanze del CdS per l'inserimento in GaE degli abilitati TFA e PAS, occorre sottolineare preliminarmente due punti: in primo luogo, si tratta, come già sottolineato, di ordinanze e non di sentenze, per cui non si tratta di una decisione definitiva, qualunque essa sia; in secondo luogo, e questo rappresenta il nodo centrale, tali ordinanze non dispongono assolutamente l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (per coloro che volessero approfondire, basta consultare le ordinanze n.
4333-15, 4335-15, 4336-15, 4338-15, 4337-15). Per quale motivo, allora, si è diffuso questo strano ottimismo? La questione è piuttosto semplice: il Consiglio di Stato ha accolto quello che viene definito 'appello cautelare' ma non ha emesso alcuna sentenza specifica e nel merito della questione; in poche parole, il CdS ha rinviato nuovamente la discussione al TAR per un'analisi più approfondita della situazione.
È chiaro come la notizia possa essere letta attraverso due prospettive differenti: quella ottimistica è che comunque il CdS ha ravvisato nella decisione del TAR delle incongruenze, per cui ha richiesto un esame approfondito – quest'aspetto potrebbe essere un primo passo verso l'accoglimento dell'istanza; quella pessimistica è che, molto probabilmente, il TAR non rivedrà il suo giudizio anteriore e potrà confermare la 'bocciatura' dell'istanza.
Resta, comunque, una tempistica lunga e complessa: dopo la prima valutazione del TAR e la richiesta di approfondimento del CdS, tutto è tornato nuovamente al TAR; a questo punto, il passaggio successivo sarà la sentenza del TAR, la quale, anche se fosse positiva, sarebbe soltanto di primo grado; successivamente, infatti, il Miur avrebbe la possibilità di ricorrere in secondo grado al CdS e, soltanto qualora quest'ultimo dovesse confermare la sentenza TAR, allora si potrebbe parlare di vittoria per i ricorrenti. Insomma, le speranze di una risoluzione in tempi brevi è assolutamente da escludere. È tutto con gli approfondimenti sulle questioni scolastiche, per aggiornamenti cliccate su 'Segui' in alto sopra l'articolo.