Sono state sbloccate le assunzioni delle educatrici delle scuole dell’infanzia e degli asili nido che potranno lavorare anche se hanno già superato i 36 mesi di supplenza, limite alla precarietà fissato dalla sentenza delle Corte di Giustizia Europea. Ma non verranno destinate somme aggiuntive per pagare potenziali condanne determinate proprio da quanto stabilito nella sentenza della Corte.E’ quanto ha stabilito la circolare numero 3 del 2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica: in tal modo si può far fronte alle assunzioni.
Scuole infanzia e asili, il problema delle assunzioni dei supplenti
L’allarme era scattato qualche settimana fa proprio in vista della ripresa delle attività didattiche, in programma per la metà di settembre: per molti dei docenti degli asili e delle scuole dell’infanzia la prospettiva era quella di rimanere a casa.
Solo nella città di Roma, scriveva due settimane fa il quotidiano Italia Oggi, circa duemila docenti degli asili e dell’infanzia hanno rischiato il taglio in applicazione della sentenza dello scorso mese di novembre.A peggiorare la situazione, poi, è intervenuto il vincolo di bilancio per la stabilizzazione dei docenti a tempo indeterminato negli enti locali.
Circolare n. 3/2015: i docenti di asili e primaria potranno essere assunti anche oltre i 36 mesi, ma il rischio ricade sui Comuni
Tuttavia, come ha affermato il ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, “occorrerà programmare le chiamate dei docenti senza entrate patologiche e, soprattutto, bisognerà uscire da questa logica dell’emergenza”.
Pertanto, i Comuni potranno reiterare i contratti degli insegnanti anche dopo i 36 mesi di supplenza, purché le assunzioni avvengano in maniera organizzata. Il che significa che sarà lasciata libertà ai Comuni di valutare, in questa fase transitoria, la fondatezza delle motivazioni che, oggettivamente, richiedano la reiterazione dei contratti a tempo determinato per poter far fronte alle necessità “improcrastinabili” legate al cominciare dell’anno scolastico 2015/2016.
Ma, differentemente da quanto la Legge 107/2015 prevede al comma 132, per le scuole comunali non verranno stabilite somme per pagare possibili condanne a differenza di quanto avviene per il personale docente e Ata delle scuole statali.