Ancora cattive notizie, purtroppo, per il personale docente e Ata in merito alla mobilità intercompartimentale: nel caso in cui un lavoratore chiedesse il passaggio ad altra amministrazione, lo stipendio sarà sensibilmente inferiore rispetto a quello percepito nel comparto scolastico.

Tale decurtazione è diretta conseguenza del decreto del Presidente del Consiglio del 26 giugno scorso, a cui ha fatto seguito quello del 14 settembre scorso che ha dato il via libera alla mobilità intercompartimentale per il personale delle province in esubero: il taglio dello stipendio, infatti, non viene applicato ai dipendenti provinciali, oltre a particolari categorie espressamente citate dalla normativa speciale, mentre i docenti e il personale Ata saranno soggetti a tale penalizzazione.

Stipendio docenti e Ata: perdita di circa 500 euro per mobilità intercompartimentale

La perdita media sullo stipendio non sarà affatto irrisoria, in quanto la diminuzione del salario viene stimata intorno ai 500 euro netti al mese.

Tanto per dare un'idea dell'entità della penalizzazione, è come se un docente della Scuola media che avesse raggiunto la classe 21 (con stipendio di circa 1.750 euro al mese) tornasse alla classe 0, ovvero ad una busta paga intorno ai 1.00 euro o poco più.

Una bella batosta, causata dalla perdita della maggiorazione retributiva spettante per l'anzianità del servizio: in pratica, il lavoratore della scuola andrebbe a ricoprire la nuova qualifica come se fosse, a tutti gli effetti, un neo assunto.

Mobilità intercompartimentale, la tabella dei vari livelli di inquadramento

La tabella 9 del suddetto decreto indica le qualifiche di inquadramento per i lavoratori della scuola che andranno a prestare servizio in altre amministrazioni.

Vediamo in sintesi i livelli di inquadramento per i docenti, secondo ordine e grado scolastico:

  • docenti scuola media e laureati scuola secondaria secondo grado: area III (ex C1 ed ex VII livello), livello retributivo F1;
  • docenti diplomati scuole secondarie secondo grado e docenti scuola infanzia e primaria: area II (ex VI livello) livello F2;

Per il personale Ata, il nuovo inquadramento sarà il seguente:

per i direttori, il trattamento sarà equiparato a quello dei docenti (area III F1);

  • lavoratori dell'area C nell’area II F2;
  • lavoratori dell'area B nell’area II F1;
  • tutti gli altri lavoratori nell’area I.