Tra attività e supplenze, ecco le regole per i nuovi docenti per l'anno di prova 2015-2016: dopo le assunzioni giunge il decreto ministeriale numero 850 del 27 ottobre 2015 a fissare alcune regole per i nuovi insegnanti e la loro valutazione. Vediamo quali sono.
Nuovi insegnanti, i neoassunti e il decreto del Miur su attività, supplenze e altro
I nuovi docenti per l'anno di prova possono ora contare sulle informazioni del nuovo decreto del MIUR. Il periodo formativo è inteso a verificare la padronanza degli standard professionali dei docenti assunti di recente, ovvero a verificarne le competenze sotto il profilo culturale, disciplinare, didattico e di metodo, a verificarne le necessarie competenze relazionali e di tipo gestionale, la dovuta osservanza dei doveri correlati allo status di docente, la partecipazione alle varie attività formative richieste dal decreto.
Per i nuovi docenti l'anno di prova prevede cinquanta ore di queste attività formative, che vanno intese come aggiuntive rispetto ai normali impegni legati al servizio. Queste attività si articolano in incontri propedeutici, in laboratori, formazione online, osservazione in classe.
Quando si supera il periodo di prova per neoassunti? I nuovi insegnanti supereranno tale periodo dopo aver prestato 180 giorni o più nell0anno scolastico di riferimento, con un minimo di 120 di attività didattica.
In questo conteggio rientrano anche i giorni di sospensione delle attività scolastiche, gli esami e altre tipologie di impegni professionali (valido anche il primo mese obbligatorio per le gravidanze).
Nuovi insegnanti, anno di prova docenti neoassunti, supplenze e valutazione
È importante precisare che questo periodo di prova può essere superato anche se si è in supplenza annuale o fino al termine del servizio, a patto che sia su medesimo posto o in una cdc affine. Tuttavia si faccia attenzione poiché per classi di concorso simili e valide occorre comunque l'autorizzazione del dirigente di ambito territoriale.
Il periodo di prova per i nuovi docenti si conclude con la valutazione del soggetto. Ciò avviene con un colloquio dinanzi al Comitato che ne effettuerà la valutazione. Il preside presenterà una relazione relativa all'insegnante e della documentazione utile alla formulazione di un giudizio sullo stesso. Nonostante il comitato sia tenuto a esprimersi, il dirigente scolasticopuò comunque discostarsi dalla valutazione del comitato con atto motivato.